9 Settembre 2021

Le sportive: attività di impresa e rapporti di lavoro

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Due recentissime decisioni dei giudici di merito appaiono degne di rilievo per le tesi che sostengono e per le ricadute che queste possono avere per il mondo dello sport dilettantistico.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con una sentenza del 5 agosto ultimo scorso, ha confermato la declaratoria di fallimento di una importante associazione sportiva abruzzese indicando, nel solco di una giurisprudenza della Cassazione, alcune linee interpretative di grande interesse.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, in linea di diritto, una associazione sportiva dilettantistica è suscettibile di assumere lo status di imprenditore commerciale – e di essere quindi assoggettata a procedure concorsuali e, in particolare, a fallimento – allorché svolga o abbia svolto in concreto, anche senza perseguire scopi di lucro (giacché il cd. lucro soggettivo non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista il cd. lucro oggettivo, cioè una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi: Cassazione n. 6835/2014, n. 14250/2016 e n. 25478/2019), “esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale“.

Non assumono rilievo, quindi, le previsioni della normativa tributaria che considerano non commerciali determinate attività di simili associazioni (riconducibili, sul piano civilistico generale, all’impresa o all’imprenditore commerciale ai sensi degli articoli 2082 e 2195 cod. civ.), esentandole dal concorso alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, previsioni alle quali “non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che le ispirano, una valenza generale nell’ambito civilistico (così Cassazione, n. 8374/2000).

Ne deriva che, secondo questa condivisibile interpretazione giurisprudenziale, lo svolgimento di una attività economica rilevante, anche se come tale per espresse facilitazioni non suscettibile di rilievo fiscale, mantiene la sua natura imprenditoriale sotto il profilo dell’assoggettamento a procedure concorsuali anche per gli enti su base associativa.

La Corte ha infatti fatto riferimento, per accertare la natura commerciale dell’attività esercitata dall’associazione dichiarata fallita, alle sue “dimensioni economiche notevoli, implicanti costi di gestione notevolissimi, un massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni di atleti, sponsorizzazioni molteplici e frequenti attività pubblicitarie” ed ha precisato (rigettando un motivo di ricorso teso a valorizzare, con riferimento all’articolo 1 L.F., esclusivamente l’attività svolta nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento) come l’accertamento della natura commerciale o meno dell’associazione e della sua attività richieda “una valutazione complessiva, non limitata all’ultimo anno, volta a individuarne la natura anche alla stregua dei mezzi di finanziamento“.

La seconda decisione è della sez. lavoro della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 23.08.2021) che, in attesa della definitiva entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, ne conferma già oggi l’impalcatura.

Si esclude, infatti, che la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir costituisca una sorta di fattispecie autonoma per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico (come sembrava avesse ritenuto la giurisprudenza precedente e la prassi amministrativa; sul punto si rimanda alla circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

Il giudicante di secondo grado in esame ha statuito che “.. la mera iscrizione” al registro Coni non è sufficiente a qualificare come redditi diversi,  ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir, i compensi erogati agli istruttori sportivi operanti all’interno della società medesima; “ciò che rileva ai fini dell’esonero dall’obbligo contributivo è che l’attività svolta dall’atleta e/o dall’istruttore non abbia carattere professionale, essendo l’intento del legislatore quello di favorire lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non anche imprenditoriali. Dunque, anche qualora il soggetto in favore del quale l’attività è resa non persegua fine di lucro, se l’atleta o l’istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell’associazione sportiva, prevale l’esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell’obbligo contributivo.”

La Corte poi così conclude: “Appare, pertanto, evidente come tutte le dichiarazioni rese dagli istruttori, complessivamente valutate, denotino il carattere professionale della loro prestazione lavorativa all’interno della palestra gestita dalla società appellata, in ragione del possesso di titoli professionali per svolgere la loro attività di formazione dei soci, della continuità nel tempo della prestazione resa, protrattasi per svariati anni senza sostanziale soluzione di continuità, e della percezione di un corrispettivo non certamente simbolico, come attestano le ricevute ed i modelli 770 prodotti in atti. Ne deriva, dunque, che, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro con la società appellata, ciò che rileva ai fini della non sussunzione dei compensi percepiti nel paradigma normativo di cui all’articolo 67, comma 1, cit. è il carattere professionale della prestazione svolta dai tre istruttori sportivi.” Pertanto si stabilisce l’obbligo di contributi per istruttori in possesso di titoli abilitanti.

Più che mai urge fare chiarezza normativa in materia.