22 Novembre 2023

Le società semplici agricole dichiarano reddito agrario anche se detengono partecipazioni

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

A chiusura del percorso di riforma iniziato nel lontano 2001 con la L. 57/2001, l’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, ha introdotto le società agricole, ossia quelle società che esercitano esclusivamente le attività agricole previste dall’articolo 2135, cod. civ..

L’esercizio delle attività agricole presuppone un regime di tassazione che, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, si “astrae” dalla ordinaria contrapposizione costi-ricavi, per assumere una matrice squisitamente catastale.

In particolare, l’articolo 32, comma 2, Tuir, stabilisce che sono produttive di reddito agrario, le attività agricole consistenti:

  • nella coltivazione del terreno;
  • nella silvicoltura;
  • nell’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • nelle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • nelle attività connesse di prodotto, di cui all’articolo 2135, comma 3, cod. civ..

A norma del comma 1, del citato articolo 32, Tuir, “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.

Tuttavia, solamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali, nell’esercizio delle richiamate attività agricole, producono un reddito agrario. Gli altri soggetti (per natura) dichiareranno, invece, sempre un reddito di impresa, a prescindere o meno del rispetto dei parametri richiesti dall’articolo 32, Tuir.

Inoltre, a decorrere dal 2007, per effetto del comma 1093, L. 296/2006 (c.d. Finanziaria per il 2007), anche le società agricole di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004 (escluse le Spa e le Sapa), possono optare per la determinazione del reddito (che rimane comunque di impresa), secondo le regole previste dall’articolo 32 Tuir e, quindi, dichiarare un reddito catastale.

Quale vantaggio ne deriva dall’essere società agricola?

In primis, come visto, le forme societarie che, per natura, dichiarano un reddito di impresa, possono optare per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir, ma a questo si deve aggiungere, nel caso di ulteriore qualifica di società agricola Iap, anche la possibilità di azionare le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, tra cui la c.d. piccola proprietà contadina in sede di acquisto di un fondo rustico.

Ne deriva che, anche la società semplice, per poter fruire di tali agevolazioni, dovrà rispettare i parametri formali e sostanziali prescritti dall’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, tra cui, appunto, l’esercizio esclusivo di attività agricole.

In deroga a tale esclusività, viene espressamente previsto che “non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata.”.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 50/E/2010, ha reso i propri chiarimenti in merito all’esercizio esclusivo delle attività agricole, affermando che l’esclusività resiste anche quando si realizzano attività strumentali all’esercizio delle attività agricole, mentre si decade dall’essere società agricola allorquando si posseggano partecipazioni in altre società, a meno che anche quest’ultime non siano società agricole, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 99/2004.

Senza entrare nel merito di tale interpretazione letterale della norma, ci si deve chiedere quali siano le conseguenze in capo alle società, qualora venisse meno la qualifica di società agricola.

Per le società semplici agricole, si avrà l’eventuale decadenza dalle agevolazioni fruite per quanto riguarda le imposte indirette e creditizie, nulla accadendo, invece, per quanto attiene l’imposizione diretta, in considerazione del fatto che, al rispetto dei requisiti civilistici e fiscali richiesti, il reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir, rappresenta l’unico reddito che la società può dichiarare.

Al contrario, le altre società agricole, oltre a decadere dalle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie, non potranno più determinare il reddito di impresa, secondo le regole dell’articolo 32, Tuir.