27 Settembre 2024

Ai blocchi di partenza la nuova Sabatini capitalizzazione

di Luigi Scappini
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Dal prossimo 1.10.2024 scatta la “caccia” ai contributi previsti con l’articolo 21, D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, meglio noti come nuova Sabatini capitalizzazione.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, Decreto Mimit 43/2024, e dall’articolo 7, D.M. 22.4.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2022, ivi richiamato, possono accedere al contributo le pmi (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) che, alla data di presentazione della domanda, sono costituite nella forma di società di capitali, con la sede legale o una unità locale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese o a quello delle imprese di pesca.

Oltre a questi requisiti, è necessario che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; inoltre, non devono risultare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Da ultimo, è necessario che non siano in condizioni tali da risultare quali impresa in difficoltà, ai sensi di quanto previsto, per i settori agricolo e forestale, dall’articolo 2, punto 14, Regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dall’articolo 3, punto 5, Regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dall’articolo 2, punto 18, Regolamento GBER.

Da un punto di vista oggettivo, gli investimenti vengono agevolati a condizione che rientrino in un contesto di un processo di capitalizzazione dell’impresa.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dall’articolo 9, D.M. 22.4.2022 e, nello specifico, consistere in:

investimenti in beni strumentali, ovverosia macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

investimenti 4.0 in beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016; e

investimenti green rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Gli investimenti, per poter rientrare nella nuova Sabatini capitalizzazione, devono essere avviati posteriormente all’invio alla banca o all’intermediario finanziario della domanda di accesso al contributo.

Si ricorda, infatti, che, ai fini dell’accesso all’incentivo, è necessario che il programma di investimento sia interamente coperto a mezzo di un finanziamento bancario o tramite l’acquisto in leasing. Il finanziamento può, nel limite dell’80%, essere assistito dalla garanzia del Fondo pmi.

Sotto questo punto di vista, il finanziamento deve essere compreso in un range tra euro 20.000 ed euro 4.000.000, erogati in un’unica tranche. Il piano di rientro deve avere una durata massima di 5 anni comprensivi del preammortamento o della prelocazione che non può essere superiore a 12 mesi.

Anche la capitalizzazione, che “accompagna” il piano di investimento, deve rispettare determinate caratteristiche e, innanzitutto, deve essere pari almeno al 30% del finanziamento deliberato a copertura del singolo investimento.

Inoltre, la delibera di aumento del capitale sociale deve prevedere solamente la possibilità di un conferimento in denaro e adottata in un periodo compreso tra la presentazione della domanda e i 6 mesi antecedenti alla stessa.

Importante è rispettare anche le tempistiche del conferimento che deve avvenire per almeno il 25% di quanto previsto entro 30 giorni dalla concessione del contributo; percentuale che aumenta al 100% nell’ipotesi di aumento a cura dell’unico socio o di Srls.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo in conto impianti determinato in misura pari agli interessi calcolati su un finanziamento, di importo pari all’investimento effettuato e con durata di 5 anni, a un tasso di interesse annuo nella misura diversificata pari a:

  • 5% per le micro e piccole imprese; e
  • 3,575% per le medie imprese.