12 Dicembre 2017

Le sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio

di Angelo Ginex
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Il regime sanzionatorio attinente alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio, disciplinato dal D.Lgs. 231/2007, è stato oggetto di una profonda riforma da parte del legislatore: infatti, l’articolo 5 D.Lgs. 90/2017 ne ha rimodulato i contenuti, perseguendo l’obiettivo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Più precisamente, sono state riformulate le sanzioni penali, le quali risultano enunciate nell’articolo 55 D.Lgs. 231/2007, cosi come modificato dalla riforma in esame, secondo cui le fattispecie incriminatrici sono le seguenti:

  • inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui falsifichino dati o informazioni ovvero utilizzino dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione;
  • inosservanza degli obblighi di conservazione: i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di conservazione possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui acquisiscano o conservino dati falsi o informazioni non veritiere relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione ovvero si avvalgano di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;
  • violazione del divieto di comunicazione: chi non rispetta il divieto di comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro, salvo il caso in cui il fatto non integri un reato più grave;
  • utilizzo indebito e falsificazione di carte di pagamento: chiunque utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

La riforma, liberalizzando le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, ha comportato altresì la tacita abrogazione delle sanzioni attinenti l’omessa registrazione, l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico e l’omessa istituzione del registro della clientela.

Per quanto concerne l’alveo di applicabilità della riforma in esame, le ipotesi regolamentate dall’articolo 55 D.Lgs. 231/2007 disciplinano i fatti commessi dopo il 04/07/2017, data in cui è entrata in vigore la novella normativa. Conseguentemente, per le condotte tenute anteriormente a tale momento dovrà farsi riferimento alla disciplina previgente, salvo il caso di abolitio criminis ovvero i casi in cui, stante l’identità della fattispecie penalmente rilevante, il regime sanzionatorio risulti più mite.

Sotto tale profilo, va considerato, infine, l’impatto dell’intervenuta depenalizzazione di numerose fattispecie di reato, cosi come stabilito dal D.Lgs. 8/2016, quali l’inosservanza dell’obbligo di adeguata verifica della clientela e l’omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e alle operazioni effettuate.

 

L’antiriciclaggio e le novità del D.Lgs. 90/2017