9 Settembre 2015

Le prestazioni di servizi in agricoltura

di Luigi Scappini
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Il regime speciale Iva per l’agricoltura si compone di due articoli, 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, che hanno a oggetto differenti operazioni messe in atto da produttori agricoli e ittici.

Nello specifico, si rende applicabile la disciplina delineata all’articolo 34 nel caso di cessione di beni compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972, mentre, nel caso di fornitura di prestazioni di servizi, che in passato, se svolte occasionalmente caratterizzavano l’impresa mista, si rende applicabile l’articolo 34bis come introdotto dall’articolo 2, comma 7 della Legge n. 350/2003 (la cd. Finanziaria per il 2004).

L’introduzione del nuovo articolo ha fatto seguito alla riforma di cui alla Legge n. 57/2001, che ha trovato attuazione, nello specifico, con il D.Lgs. n. 228/2001 con cui, come noto, è stato integralmente riscritto l’articolo 2135 del codice civile disciplinante la figura dell’imprenditore agricolo che adesso contempla due differenti tipologie di attività agricole:

  1. le attività agricole principali e
  2. le attività agricole connesse.

Senza tornane su concetti noti in tema di attività agricole principali, si evidenzia come, a seguito della riforma, le attività agricole connesse sono, non solo quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, ma anche la fornitura di beni e servizi, motivo, come anticipato, dell’introduzione dell’articolo 34bis nell’alveo del DPR n. 633/1972.

Se nel caso delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione l’elemento qualificante la connessione è la prevalenza dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo, nelle prestazioni di servizio oltre a tale requisito vi è anche quello della normalità, intesa come utilizzo di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale.

Primo elemento da smarcare per quanto riguarda il regime Iva previsto dall’articolo 34bis DPR n. 633/1972 è quello inerente l’ambito oggettivo che, nonostante l’incipit della norma “Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi”, si deve intendere riferito ai soli servizi in quanto, una estensione del regime, consistente nella determinazione dell’Iva in misura forfettizzata attraverso la riduzione del 50% dell’Iva relativa alle operazioni imponibili, sarebbe incompatibile con il dettato della Direttiva comunitaria (cfr. C.M. n. 6/E/2005).

Il regime, che rappresenta il regime ordinario per le prestazioni di servizio, si estende anche alle ipotesi di esercizio occasionale.

Come detto, la norma richiede il rispetto dei requisiti della normalità e della prevalenza per il cui inquadramento torna utile la C.M. n. 44/E/2004.

Per quanto attiene alla normalità, è di tutta evidenza come il requisito sia rispettato allorquando il bene, ad esempio il trattore, corrisponde al reale ed effettivo fabbisogno lavorativo dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, sia al tipo di attività svolta.

A titolo di esempio, un imprenditore agricolo che coltiva terreni per un’estensione complessiva di 2/3 ha, sicuramente non avrà bisogno di 2 trattori, e ancora, l’allevatore di maiali difficilmente, nell’esercizio della propria attività farà uso del torchio per l’uva.

Il requisito della prevalenza va, al contrario, verificato in ragione del volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello eventualmente realizzato con le altre attrezzature.

Attenzione, se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda, non si deve procedere ad alcuna verifica.

Ne deriva che, se ad esempio l’azienda vitivinicola di prassi utilizza, nell’esercizio normale della propria attività il torchio, non vi è limitazione, ai fini Iva, nell’utilizzo per lavori esterni.

Al contrario, se l’azienda vitivinicola, oltre al torchio offre prestazioni di servizio utilizzando una mietitrebbia che, di tutta evidenza, non sarà impiegata nell’azienda, si rende necessario verificare il rispetto della prevalenza e quindi confrontare il volume d’affari relativo ai lavori effettuati con il torchio che deve essere maggiore di quello derivante dall’utilizzo della mietitrebbia.

Da ultimo si ricorda come la norma consenta anche in questo caso di optare per la detrazione Iva in via ordinaria, opzione che vincola per un triennio e rimane valida fino a revoca.