28 Marzo 2019

Le nuove erogazioni liberali nel modello 730/2019

di Luca Mambrin
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Il codice del terzo Settore, D.Lgs 117/2017, nell’ambito di una revisione organica dell’intero comparto, ha introdotto un nuovo sistema di detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alcune delle quali trovano applicazione già dal 2018.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2019, recentemente aggiornate dal provvedimento del 19.03.2019 hanno recepito tali novità con l’introduzione di nuovi codici o di nuovi righi che identificano le detrazioni (o deduzioni) previste.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e APS

L’articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
  • associazioni di promozione sociale,

iscritte in appositi registri nazionali, una detrazione nella misura del 30% per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

Un apposito decreto interministeriale dovrà individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice71”, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali.

Erogazioni liberali in favore di ODV

L’articolo 83, comma 1, D.L.gs 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di organizzazioni di volontariato, una detrazione nella misura del 35% per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice76” da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la norma precisa che le erogazioni in denaro devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

 

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS

L’articolo 83, comma 2, D.Lgs 117/2017 prevede poi che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore:

  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
  • delle organizzazioni di volontariato,
  • delle associazioni di promozione sociale,

sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

A tal fine, nel modello 730/2019 è stato introdotto il rigo E36, deputato ad accogliere la nuova deduzione.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Nel modello 730-3/2019 è stato quindi previsto il nuovo rigo 153residuo erogazioni liberali ONLUS, ODV e APS” dove il soggetto che presta assistenza fiscale andrà ad indicare l’eventuale importo da riportare negli esercizi successivi.

Con apposito decreto interministeriale devono essere individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Giova tuttavia precisare che, a fronte della medesima erogazione liberale, il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni indicate:

  • dal codice “61”, che prevede la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati (detrazione del 26%);
  • dal codice “71” che prevede la detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
  • dal codice “76” che prevede la detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
  • nel rigo “E36”, riservato alla deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

 

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

L’articolo 83, comma 5, D.Lgs. 117/2017 dispone dal 2018 l’aumento ad euro 1.300,00 (fino al 2017 il limite era di euro 1.291,14) del limite detraibile (19%) dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 L. 3818/1886, per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

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