24 Marzo 2020

Le novità per il non profit del decreto Cura Italia

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 18/2020 contiene numerose norme che vanno ad impattare, direttamente o potenzialmente, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore.

Non dobbiamo dimenticare che tutto il provvedimento dovrà essere convertito in legge e, pertanto, non sono da escludersi modifiche legate a tale obbligatorio passaggio parlamentare.

L’articolo 22 concede ai datori di lavoro del settore privato “e del terzo settore compresi”, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Fra i beneficiari sono compresi gli enti del terzo settorecompresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale preventivo neanche concluso in via telematica.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Provincie autonome interessate, le quali provvederanno anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Sarà l’Inps ad erogare direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

L’articolo 35, rubricato “Disposizioni in materia di terzo settore”, proroga al 31 ottobre il termine, oggi fissato al 30 giugno, entro il quale le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le cooperative sociali possono procedere alle modifiche statutarie obbligatorie richieste dalla riforma del terzo settore con semplice assemblea ordinaria.

Entro lo stesso termine, i medesimi enti potranno procedere allo svolgimento delle assemblee di approvazione del loro rendiconto. Tale termine non appare vincolante per gli altri enti senza scopo di lucro, il cui termine per l’approvazione dei rendiconti non è fissato per legge.

L’articolo 47 prevede che neiCentri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.”

L’articolo 61 prevede che siano sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dei seguenti soggetti:

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili o che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

 I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L’articolo 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

 Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

L’articolo 73 prevede che, fino alla data di cessazione del periodo emergenziale, le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente.

L’articolo 88 prevede che, in presenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti possano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.