5 Febbraio 2020

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di c.d digital tax

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all’imposta sui servizi digitali, la c.d. digital tax.

Le disposizioni sulla digital tax sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.

In particolare, l’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell’anno solare.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 37, L. 145/2019, sono qualificati come servizi digitali, da assoggettare a tassazione:

  • la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sul punto, è intervenuta la L. 160/2019, circoscrivendo il perimetro applicativo della digital tax e stabilendo quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell’applicazione dell’imposta.

In particolare, la Legge di Bilancio 2020 dispone che non si considerano servizi digitali:

  1. la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  2. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  3. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  4. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente:
  • i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  • le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf;
  • le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  • le sedi di negoziazione all’ingrosso ex articolo 61, lettera e), Tuf;
  • le controparti centrali;
  • i depositari centrali;
  • gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
  • la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente;
  • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta in esame, un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, facendo riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Inoltre, l’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare; a ciò si aggiunga che i soggetti passivi devono versare l’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

Quanto ai soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale, è prevista la nomina di un rappresentante fiscale per assolvere agli obblighi relativi all’imposta digitale.

Da ultimo, si rileva che soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, nonché gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili.

La fiscalità internazionale in pratica