26 Marzo 2018

Le novità del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding

di Alessandro Biasioli
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Le modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (delibera n. 18592 del 26 giugno 2013), contenute nelle delibere Consob n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018, sono la diretta conseguenza di alcuni interventi posti in essere dal legislatore.

Con la Legge di Stabilità 2017, infatti, è stata estesa la possibilità – riservata dapprima alle sole start-up innovative e alle PMI innovative – di raccogliere capitali di rischio tramite portali di equity crowdfunding a tutte le piccole e medie imprese. Successivamente, il D.Lgs. 129/2017 – in attuazione della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”) – ha introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (“TUF”) in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

A poco meno di due anni di distanza dall’ultima revisione (avvenuta con delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016), si è resa, pertanto, necessaria una nuova modifica del Regolamento in oggetto al fine di conformarlo alla normativa vigente.

Innanzitutto, per un obbligo di natura formale, sono state corrette le definizioni conseguenti all’estensione dell’equity crowdfunding alle PMI e all’ampliamento del novero dei gestori di diritto.

È stato inserito il nuovo articolo 7-bis (“Requisiti patrimoniali per i gestori”), il quale prevede che i gestori, ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, debbano aderire ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, di stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, per la quale sono stati previsti, sulla base del disposto dell’articolo 50-quinquies, comma 3, lettera e-bis  TUF:

  • una copertura di almeno 20.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo;
  • una copertura complessiva per l’importo totale delle richieste di indennizzo di almeno un milione di euro all’anno laddove i gestori effettuino direttamente la verifica relativa alla appropriatezza dell’investimento e di almeno 500.000 euro all’anno per i gestori che utilizzino una banca o altro intermediario autorizzato per effettuare tale verifica di appropriatezza.

Con gli articoli 11-bis (“Decadenza dall’autorizzazione”) e 12 (“Cancellazione dal registro”) è stata introdotta la possibilità per i gestori di portali di rinunciare volontariamente all’autorizzazione ed è stato disciplinato il procedimento di decadenza e cancellazione in maniera analoga a quanto previsto per il procedimento di autorizzazione.

All’articolo 13 (“Obblighi del gestore”) è stata inserita una modifica rafforzativa del presidio dei gestori in tema di conflitto d’interesse ed è stata altresì regolamentata l’ipotesi di autoquotazione sul proprio portale della stessa società che lo gestisce.

È stata inoltre introdotta una disciplina che prevede alcuni presidi minimi a tutela dei risparmiatori in caso di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo:

  • l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti d’interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori;
  • l’adozione, da parte del gestore, nel caso in cui i conflitti d’interesse possano essere gestiti, di misure idonee per l’efficace gestione del conflitto.

La norma ha esteso a tutte le PMI, che intendano effettuare una campagna di equity crowdfunding, l’obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società.

Con riferimento all’obbligo di sottoscrizione da parte di determinati investitori qualificati di una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti, il legislatore ha introdotto un nuovo comma 2-ter nell’articolo 24, nel quale viene prevista la riduzione della soglia al 3% per le offerte effettuate da PMI in possesso della certificazione del bilancio (e dell’eventuale bilancio consolidato), relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Nell’Allegato 3 (“Informazioni sulla singola offerta”) sono stati introdotti gli articoli 6 e 7 che prevedono l’inserimento nel documento d’offerta della descrizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’articolo 8 che prevede l’inserimento delle informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l’offerente e, parimenti, dell’eventuale esperto il cui parere è stato inserito nell’offerta.

È stato, infine, introdotto l’articolo 20-bis (“Procedure per la segnalazione delle violazioni”) al fine di disciplinare le procedure di whistleblowing. Più precisamente, sono state previste delle procedure di segnalazione delle violazioni da parte dei gestori di portali, precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori ampia autonomia in merito alle soluzioni tecniche ed organizzative. Sono stati individuati dei presidi essenziali per il funzionamento di queste procedure, quali, a titolo esemplificativo: l’obbligatorietà dell’implementazione di tali sistemi interni, l’esigenza di tutelare la confidenzialità delle informazioni e l’individuazione di una figura ad hoc, cui attribuire la responsabilità delle procedure stesse.

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