19 Luglio 2019

Le Dogane commentano il Decreto crescita

di Clara PolletSimone Dimitri
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La L. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, ha introdotto alcune novità che influenzano l‘operatività dell’Agenzia delle dogane nei seguenti ambiti: dichiarazioni d’intento (articolo 12 septies) e pagamenti o depositi dei diritti doganali (articolo 13 ter).

Con riguardo al primo punto si ricorda che l’esportatore abituale può avvalersi della dichiarazione d’intento anche per effettuare importazioni senza assolvere l’Iva in dogana; tale facoltà deve essere manifestata presentando telematicamente il modello della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate.

Il citato articolo 12 septies interviene introducendo da un lato, una semplificazione procedurale, dall’altro abrogando previsioni superate nel tempo in ragione del succedersi degli interventi normativi che hanno precedentemente interessato le dichiarazioni d’intento.

In primo luogo, viene sostituita la lett. c) dell’articolo 1, comma 1, D.L. 746/1983, semplificando il sistema preesistente: continua ad essere richiesta la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica, mentre decade l’obbligo di consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in dogana la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica.

La procedura semplificata, in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo vengano indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero vengano indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Con la nota n. 69283/RU del 12.07.2019 le Dogane ricordano che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale (nota prot. n. 17631/RU dell’11.02.2015 e nota prot. n.58510/RU del 20.05.2015).

In particolare, con la nota n. 17631/RU erano già state impartite le istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento e per la loro corretta indicazione nella casella 44 del DAUDocumenti presentati/Certificati”.

Sempre in tema di dichiarazione d’intento viene confermato, inoltre, che per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate continua a mettere a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Per le modalità operative di attuazione delle disposizioni suddette si rimanda ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore (29.06.2019) della legge di conversione del D.L. 34/2019.

L’articolo 13 ter, infine, ha sostituito il vigente articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali.

A seguito dell’intervento normativo, sono previste le seguenti modalità di pagamento:

a) carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;

b) bonifico bancario;

c) accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;

d) contanti, per un importo non superiore a 300 euro. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell’Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull’utilizzo del contante;

e) assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, lo giustifichino.

La disposizione in commento è stata introdotta allo scopo di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, da ultimo modificato dal D.Lgs. 217/2017), con specifico riferimento ai pagamenti effettuati dai privati a favore della PA mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

A tale riguardo si evidenzia, infatti, che le Dogane hanno aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (sistema pago PA).

La nuova formulazione dell’articolo 77 T.U.L.D. assicura che, con le nuove modalità di pagamento, siano riscossi non solo i diritti doganali “in senso stretto” (indicati dall’articolo 34 T.U.L.D.), ma anche tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative compresi, quindi, anche i prelievi non direttamente connessi con un’operazione doganale (come ad esempio, la tassa di ancoraggio prevista dall’articolo 1 D.P.R. 107/2009).

Si segnala, infine, che la norma in commento prevede che gli operatori possano avvalersi dei vari strumenti di pagamento anche ai fini del versamento delle somme a titolo di sanzioni.

La fiscalità internazionale in pratica