5 Luglio 2016

Le cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari

di Marco Peirolo
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L’art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dal regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni con trasporto all’estero a cura del soggetto non residente, le operazioni aventi per oggetto i beni da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio dell’Unione europea, per i quali trova infatti applicazione la specifica disciplina dettata dall’art. 38-quater del decreto IVA, riferita alle cessioni nei confronti dei viaggiatori domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.

La finalità è quella di agevolare i turisti stranieri, introducendo particolari agevolazioni sempreché siano fornite adeguate garanzie che i beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati al suo interno, in evasione d’imposta.

Dal punto di vista soggettivo, fermo restando che gli acquirenti devono essere persone fisiche che agiscono in veste di “privati consumatori”, la non imponibilità si applica anche nei confronti dei soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese extracomunitario.

La residenza o il domicilio extracomunitario deve essere espressamente indicata sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente è tenuto ad esibire al cedente all’atto dell’effettuazione dell’acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 1).

L’agevolazione si applica anche nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dall’Unione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972 (es. Comuni di Livigno e Campione d’Italia), mentre le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono soggette a IVA in base all’art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993.

La non imponibilità è riconosciuta per le cessioni effettuate dai commercianti al dettaglio, nonché a quelle dei grossisti che abbiano ottenuto l’iscrizione al REC e l’autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempreché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all’ingrosso, e abbiano per oggetto una quantità di beni proporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare (R.M. 7 settembre 1998, n. 126/E).

Per il cedente, le operazioni in esame, in quanto non imponibili, danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte” sugli acquisti, ma non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond e non consentono di richiedere il rimborso dell’IVA annuale o trimestrale.

Dal punto di vista oggettivo, le cessioni di beni devono superare, complessivamente, l’importo minimo di 154,94 euro, al lordo dell’IVA. Il limite minimo si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura.

Le categorie merceologiche rilevanti ai fini dell’agevolazione sono state indicate, in via di massima, dall’Amministrazione finanziaria.

Un ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è relativo al trasporto dei beni al di fuori dell’Unione europea nei bagagli personali dell’acquirente entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Può accadere che i beni non possano essere collocati nei bagagli personali del viaggiatore e che, soprattutto in ragione del loro volume o peso, devono essere invece inoltrati presso il domicilio estero del proprietario attraverso il sistema della spedizione come “bagaglio non accompagnato”. La C.M. 3 agosto 1999, n. 171/D ha confermato la possibilità di beneficiare dell’agevolazione purché i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea lascino l’Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza. È inoltre necessario che sulla “Lettera di Trasporto Aereo (LTA)”, compilata dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente:

  • vi sia identità tra la merce descritta e quella indicata sulla fattura, nonché coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni;
  • siano annotati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del mittente straniero (passaporto o altro documento equipollente) indicati sulla fattura.

Lo sgravio dell’IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative. In particolare, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita, oppure con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria.

Il “tax free shopping cheque” può essere utilizzato in sostituzione della fattura per il rimborso dell’IVA che è anticipata al viaggiatore straniero dalla società di “tax refund”, la quale provvede a trasmetterlo al commerciante che lo ha rilasciato per ottenere la restituzione dell’importo dell’IVA anticipata. Di norma, al negoziante viene inviato un riepilogo mensile, come estratto conto dei “tax free cheque” emessi e vistati dalla dogana, a fronte del quale il commerciante emette una nota di variazione riassuntiva al fine di recuperare l’IVA rimborsata (R.M. 15 febbraio 1994, n. 1882 e R.M. 18 marzo 1992, n. 445849).