7 Marzo 2023

L’atto di adesione sottoscritto a dicembre 2022 e perfezionabile a gennaio 2023

di Gianfranco Antico
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Le diverse regole per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione sono sostanzialmente contenute negli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 218/1997, ai fini reddituali ed Iva.

L’istituto prevede due vie per dare inizio al procedimento di adesione, assumendo, altresì, rilevanza il diverso momento di attivazione del procedimento, che determina effetti e conseguenze differenti: iniziativa dell’Ufficio finanziario; iniziativa del contribuente.

Nella prima ipotesi, l’invito al contraddittorio in materia di imposte sui redditi e di Iva, previsto e disciplinato dall’articolo 5 D.Lgs. 218/1997, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2015, oltre ad indicare i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, deve recare anche l’indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché dei motivi che danno luogo alla loro determinazione.

L’invito deve comunque contenere i necessari elementi di dettaglio, anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di “maggiori imposte dovute” ma, ad esempio, quella di “imposte dovute” (come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione) o quella di “minori crediti d’imposta” (come nel caso di rettifica della dichiarazione Iva a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta).

L’allora Ministero delle Finanze – circolare 235/E/1997 – ha precisato che il contribuente, destinatario dell’invito emesso ai sensi dell’articolo 5, del citato D.Lgs. 218/1997, non è obbligato a presentarsi presso l’Ufficio e tale inottemperanza non è autonomamente sanzionabile, fermo restando – ovviamente – la potestà dell’ufficio stesso di procedere alla notifica di atti di accertamento o rettifica.

In effetti, per tale comportamento, una “sanzione” – seppure indiretta – sussiste, perché al contribuente destinatario dall’invito a comparire, sia nel caso di inottemperanza che nel caso in cui il procedimento si concluda con esito negativo, è preclusa la possibilità di richiedere ed instaurare di sua iniziativa il procedimento di adesione, ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, qualora l’Ufficio proceda alla notifica dell’avviso di accertamento.

Nella seconda ipotesi, al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, è data facoltà al contribuente di inoltrare istanza in carta libera all’Ufficio competente, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione in adesione della controversia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, ovvero ai sensi del secondo comma dell’articolo 6, del D.Lgs. 218/1997 – in assenza di analoga iniziativa dell’Ufficio e successivamente alla notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto dall’invito a comparire di cui agli articoli 5 e 5-ter, del D.Lgs. 218/1997 – proponendo autonomamente istanza di accertamento con adesione, chiedendo l’instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate con l’atto notificato.

In forza di quanto prescritto dall’articolo 7 D.Lgs. 218/1997, l’atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto da entrambe le parti contraenti che, comunque, possono conferire ad altro soggetto apposita delega per l’espletamento dell’adempimento: il capo dell’ufficio finanziario ad un suo delegato ed il contribuente ad un suo procuratore generale o speciale.

La definizione, ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 218/1997, si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997, ovvero con il pagamento della prima rata, prevista dal successivo comma 2, del medesimo articolo 8 D.Lgs. 218/1997, entro venti giorni dalla redazione dell’atto.

In questo contesto normativo si inserisce il comma 179, dell’articolo 1, della L. 197/2022, norma che prevede una forma di adesione agevolata, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della L. 4/1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

In questa ipotesi, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 218/1997, si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

A fronte dei vantaggi sanzionatori, di contro, è tuttavia esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17  D.Lgs. 241/1997.

Tuttavia, lo stesso Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n.27663 del 30.01.2023 al punto 3.1. consente la definizione degli atti secondo le regole ordinarie vigenti, attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma a sanzioni ordinarie (1/3); principio già riconosciuto anche dalla circolare 2/E/2023.

Naturalmente detta norma è intervenuta – per gli atti di adesione – sostanzialmente a cavallo fra il 2022 e il 2023, così che ci possono essere tutta una serie di casi in cui gli atti di adesione sono stati sottoscritti a dicembre 2022, con possibilità di perfezionamento a gennaio 2023.

In queste ipotesi, essendo nei termini per il perfezionamento – atto sottoscritto, per esempio, il 27 dicembre 2022 – il contribuente che provvede al pagamento il 2 gennaio 2023 dovrebbe poter usufruire del vantaggio sanzionatorio. Proprio perché il momento rilevante di chiusura dell’atto è il perfezionamento.

La stessa circolare 2/E/2023 afferma che, per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023, ricordando che l’accertamento con adesione si perfeziona, ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 218/1997, con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.