30 Marzo 2015

La voluntary gioca d’anticipo su Unico

di Nicola Fasano
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Nella predisposizione dell’istanza di voluntary disclosure una complicazione, probabilmente inutile, è quella relativa alla valorizzazione degli asset al momento del rientro con le regole dell’RW di Unico 2014. La Sezione IV del modello VD è infatti la più “nebulosa” considerato che al rigo VD16 colonna 1 si deve indicare il valore complessivo delle consistenze oggetto della procedura di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all’estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Le istruzioni precisano che il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell’istanza secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2014.

In particolare, nelle colonne 2, 4 e 13, va indicata la parte degli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria oggetto della procedura di emersione in relazione alle quali sussistono i requisiti di cui al comma 4

dell’art. 5-quinquies, per poter fruire in sostanza del regime premiale con la massima riduzione (alla metà) delle sanzioni sulle violazioni RW. In pratica si devono distintamente indicare gli importi relativi agli asset trasferiti in Italia o in Stati membri UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia; l’importo relativo alle attività trasferite in Italia e, infine, il valore delle attività oggetto della procedura di regolarizzazione, in relazione alle quali, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti previsti ai fini della presente procedura, venga rilasciata, all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione (c.d. “waiver”) a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (che dovrà essere allegata alla documentazione di supporto).

Come chiarito dalla Circolare n. 11/E/2015, ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, il rimpatrio giuridico, ossia l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (anche se tale precisazione contenuta nella Circolare appare irragionevole in quanto, se applicata in linea generale, porterebbe ad escludere gli effetti “benefici” del rimpatrio giuridico quando non vi sono ritenute o imposte sostitutive applicate da parte della fiduciaria, come potrebbe avvenire per esempio in relazione a canoni di immobili esteri locati per i quali non è possibile neanche il rilascio del “waiver”). In caso di rimpatrio giuridico, aggiunge l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l’Ufficio. Al fine di evitare disparità di trattamento, tuttavia, sarebbe opportuno che venisse definito un termine ultimo entro cui il rimpatrio giuridico debba essere perfezionato (considerando pure il fatto che le fiduciarie, per evitare problemi di riciclaggio, potrebbero voler non “toccare” gli asset esteri fin quando la voluntary non sia conclusa).

In ogni caso, appare del tutto evidente come effettuare una valutazione degli asset “alla data di presentazione dell’istanza” applicando le regole RW di Unico 2014 è praticamente impossibile poiché si deve avere in primo luogo la relativa documentazione bancaria in tempo reale e poi si deve avere il tempo di applicare le relative regole dell’RW. Fra l’altro, nel caso in cui le attività restino all’estero, essendo un dato “intermedio” da determinarsi in corso d’anno non avrà alcuna connessione con l’RW del Modello Unico 2016 (relativo al periodo di imposta in corso 2015) né tanto meno con il modello Unico 2015 che si andrà a presentare per il 2014 (posto che il trasferimento avviene nel corso di quest’anno). Sarebbe pertanto quanto mai opportuno che l’amministrazione finanziaria adottasse una linea interpretativa molto più ragionevole, limitandosi magari a richiedere il valore come certificato dagli estratti conto bancari, evitando dunque complesse e superflue valutazioni con i criteri RW.