30 Ottobre 2013

La scissione in frode ai creditori della società accende la responsabilità degli amministratori

di Fabio Landuzzi
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Il Tribunale di Verona con l’Ordinanza del 20 novembre 2012 ha ritenuto civilmente responsabili gli amministratori di una società in quanto resisi artefici di un complesso di operazioni societarie, fra cui una scissione parziale, il cui effetto si è infine concretizzato in una lesione della tutela dei creditori sociali le cui ragioni sono rimaste insoddisfatte dal patrimonio della società scissa, poi fallita.

L’ordinanza è interessante sia per alcune puntualizzazioni che compie e sia per le conclusioni a cui essa giunge, anche riguardo alla responsabilità a cui gli amministratori della società scissa sono stati chiamati. A questo proposito, benché il testo dell’ordinanza non vi faccia un cenno esplicito, è legittimo ritenere che la norma di riferimento per l’affermazione di questa responsabilità degli amministratori sia rintracciabile nell’articolo 2476, comma 6, Cod.Civ., ai sensi del quale le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società – che sono contenute nello stesso articolo 2476, Cod.Civ. – non pregiudicano comunque il diritto al risarcimento dei danni spettante al terzo che sia stato direttamente danneggiato dagli atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, era emerso che una serie di operazioni concatenate, al centro delle quali si poneva una scissione parziale della società poi fallita, aveva prodotto l’effetto di svuotare questa società di alcuni assets e, in modo particolare, delle partecipazioni in una società profittevole il cui valore di realizzo avrebbe potuto consentire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali. Il Tribunale di Verona interviene in questo caso quando la scissione è già stata compiuta ed i suoi effetti, lesivi della tutela dei creditori secondo il giudizio della curatela della società scissa, si sono ormai irrimediabilmente prodotti; in un passaggio interessante dell’ordinanza, il Tribunale giunge alla conclusione che il diritto di opposizione alla scissione da parte dei creditori della società sarebbe stato in questo caso compromesso da una scarsa, per non dire fuorviante, informativa riportata dagli amministratori negli atti pubblici della scissione.

A questo riguardo, viene censurato il comportamento degli amministratori che, fruendo del consenso unanime dei soci, si sono avvalsi del diritto di non predisporre la Relazione degli amministratori alla scissione nonché di evitare la predisposizione delle Situazioni patrimoniali di scissione, ex articolo 2506-ter, Cod.Civ.. Benché formalmente corretta, la scelta degli amministratori di non produrre e pubblicare un’informativa sufficientemente chiara e trasparente dei contenuti e degli effetti della scissione, avrebbe quindi contribuito, secondo il Tribunale, ad impedire ai creditori sociali di disporre di informazioni fondamentali per valutare adeguatamente un’eventuale opposizione alla scissione, ed anche di poter avere contezza del “valore effettivo” del patrimonio trasferito alla beneficiaria, e quindi di quello che sarebbe rimasto sulla scissa.

La fattispecie esaminata dall’ordinanza in commento offre lo spunto per richiamare ad un innalzamento del livello di attenzione e di prudenza nell’approcciare l’impiego delle operazioni societarie straordinarie in presenza di situazioni di crisi d’impresa, nonché sulla esigenza di trasparenza e completezza dell’informativa pubblica; ciò non significa affatto che l’operazione straordinaria, come nel caso di specie la scissione, non possa tuttavia rappresentare uno strumento funzionale ed utile per la gestione delle situazioni di crisi aziendale. E’ infatti lo stesso Tribunale di Verona, sempre nell’ordinanza qui in commento, che riconosce come la scissione costituisca un istituto idoneo anche ad agevolare processi di liquidazione, e quindi anche per la soluzione della crisi di impresa (si veda al riguardo il Commento alla Massima del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato già commentata su EC News nelle precedenti settimane); tuttavia, ciò deve avvenire nel pieno rispetto delle esigenze di tutela dei creditori, cosa che invece nel caso in esame risulterebbe essere stata disattesa.