24 Gennaio 2020

La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di bilancio 2020

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi da 696 a 704, Legge di bilancio 2020 ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2019.

Nello specifico, le novità riguardano:

  • l’aliquota delle imposte sostitutive dovute;
  • la possibilità di effettuare in maniera rateale i versamenti.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, per effetto del richiamo all’articolo 15 L. 342/2000, si estende il campo di applicazione anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono altresì ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Sotto il profilo oggettivo, la Legge di Bilancio 2020 offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa, tuttavia tale facoltà è limitata ai beni d’impresa materiali e immateriali (ancorché già completamente ammortizzati) che non formano oggetto dell’attività e alle partecipazioni, in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., costituenti immobilizzazioni.

Quindi, in definitiva, possono essere oggetto di rivalutazione:

  • le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
  • le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
  • le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.

a condizione che:

  • esse figurino nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
  • vengano rivalutate nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari).

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, calcolata sui maggiori valori, pari al:

  • 12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;
  • 10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella Legge di bilancio 2019, è evidente, considerando che l’aliquota prevista per i beni ammortizzabili era del 16%, mentre per i beni non ammortizzabili era del 12%.

Diversamente da quanto sopra, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%.

Rilevanti novità rispetto al passato riguardano le tempistiche di versamento delle imposte sostitutive. Infatti l’articolo 1, comma 701, Legge di bilancio 2020 ha previsto la facoltà effettuare i versamenti delle imposte sostitutive in maniera rateale in ragione del loro importo complessivo, in particolare:

1. per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

  • la prima rata deve essere pagata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • le altre rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi;

2. per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro le imposte sono rateizzabili nella misura massima di sei rate di pari importo scadenti:

  • la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • la seconda, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
  • le altre, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta successivi.

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possono essere eseguiti mediante compensazione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle sezioni I e III del D.Lgs. 241/1997.

Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali, della rivalutazione la Legge di bilancio 2020 ha confermato le tempistiche della precedente misura, ovvero:

  • in linea generale, la rivalutazione ha effetto dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per i soggetti solari);
  • per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021;
  • per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, e quindi a decorrere dall’esercizio 2023 per i soggetti solari.

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Novità fiscali 2020: la legge di bilancio e il collegato fiscale