19 Novembre 2019

La prova delle cessioni intra-UE e le novità dal 2020

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, l’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:

  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;
  • l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
  • vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l’onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

La normativa italiana non contiene una specifica previsione in merito; nel corso degli anni l’Agenzia delle entrate si è espressa con vari documenti di prassi su tale argomento ma, dato anche il numero elevato di contenziosi instauratisi, è sempre stata quanto mai attuale l’esigenza che tale “vuoto” normativo venisse colmato.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l’articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.

Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’ “esenzione” dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera  a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Come anticipato, l’articolo 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

  • i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
  • i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.

Cessioni intracomunitarie e novità per le operazioni a catena (IVA internazionale 2)