14 Luglio 2020

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – II° parte

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Richiederà, forse, ancora qualche meditazione il titolo relativo ai rapporti di lavoro nello sport.

La prima novità è l’eliminazione di ogni distinzione tra dilettanti e professionisti, così essendo previsto: “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali…”.

Da evidenziare, in questa classificazione, la presenza della figura del direttore di gara, la cui prestazione, fino ad oggi, per giurisprudenza costante, era stata ritenuta a prevalente finalità associativa e non di carattere lavorativo.

Sulla base di tale premessa le prestazioni potranno essere classificate come subordinate o autonome, in quest’ultimo caso anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Si prevede espressamente l’applicazione, in tale ultimo caso, della disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui la prestazione sia resa con modalità di esecuzione organizzate dal committente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, in quanto si stabilisce l’abrogazione della esclusione di tale disciplina prevista per le sportive dilettantistiche dalla lettera d) del secondo comma del medesimo articolo.

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro sportivo viene prevista la possibilità della loro certificazione sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi o, in assenza, determinati dal “Ministero dello Sport”, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Viene espressamente prevista la possibilità, in presenza di prestazioni occasionali, della applicazione dei contratti “Presto”.

Il richiamo conclusivo all’applicabilità, seppur non previsto dal testo in esame, in quanto compatibili, delle rimanenti “norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” porta a ritenere che sia esclusa la natura atipica della prestazione lavorativa nello sport, non classificabile come tale tra le figure di lavoro autonomo o subordinato, che era stata, invece, la motivazione per la quale la prassi amministrativa e la giurisprudenza avevano fino ad oggi ritenuto applicabile alle prestazioni dilettantistiche la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

Per i dipendenti pubblici è prevista la possibilità di prestare attività sportiva fuori dall’orario di lavoro solo in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e a fronte di “indennità e rimborsi”. Ne deriva che non potrà essere contrattualizzata per la parte sportiva la prestazione di un lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione.

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo (che troverebbe applicazione anche nelle prestazioni dilettantistiche) è disegnata sulla falsariga di quella esistente per i professionisti, prevista dalla L. 91/1981.

Vengono escluse alcune norme previste per il lavoro subordinato incompatibili con la natura sportiva della prestazione (vedi ad esempio la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo), previsto come regime l’apposizione del termine massimo di cinque anni al rapporto e il rinnovo dello stesso, la cessione del contratto, il possibile inserimento di forme di trattamento di fine rapporto, di competenza arbitrale per le controversie e il divieto di clausole limitative della libertà professionale dello sportivo a fine contratto.

Si conferma che nel professionismo sportivo vige, per gli atleti, la presunzione di lavoro subordinato, salvo i casi già oggi previsti dalla L. 91/1981 di attività a ridotta intensità di prestazione.

Il contratto di lavoro del direttore di gara dovrà essere, invece, stipulato dalla federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Vengono poi disciplinate le prestazioni sportive amatoriali.

Queste debbono essere volontarie e, quindi, essenzialmente gratuite e sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo. In tal caso potranno essere riconosciuti soltanto: “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettari ai quali si applica il regime tributario agevolato”.

Ne deriva che le prestazioni a carattere continuativo per le quali sono previsti “compensi” non potranno più rientrare tra quelle per le quali è previsto un regime fiscale agevolato.

Viene mantenuto l’obbligo assicurativo esistente nei confronti di questi “amatori” per infortuni e malattie (non si comprende perché viene escluso il caso morte) a cui si aggiunge la responsabilità civile verso terzi.

Assolutamente innovativa appare la possibilità di stipulare con i “giovani atleti” (non è chiaro quale sia il limite d’età) “contratti di apprendistato”.

Viene allargata anche al settore dilettantistico la disciplina della L. 91/1981 sul premio di addestramento in caso di stipula di primo contratto di lavoro subordinato sportivo.

Si impone entro un anno dalla entrata in vigore del decreto l’abolizione del vincolo sportivo.

Viene rivista la disciplina sui controlli sanitari di sicurezza degli sportivi.