10 Gennaio 2018

La nuova società sportiva lucrativa – II° parte

di Guido Martinelli
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L’articolo 1, comma 357, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) prevede, per le nuove società sportive lucrative, la possibilità di assoggettare ad IVA al 10% i “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.

L’agevolazione è scattata con l’entrata in vigore della disposizione in esame (è venuto meno un emendamento che ne differiva l’applicazione al primo gennaio 2019) ed è applicabile unicamente per i ricavi derivanti dalle attività sportivo dilettantistiche.

Si ritiene che per l’individuazione di tali ricavi sia necessario far riferimento ai proventi connessi a quelle che sono le attività istituzionali dell’ente così come individuate per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria.

Resta da intendersi quale significato dare all’inciso: “in impianti gestiti da tale società”.

Pensare che si sia, ad esempio, voluto fare dei distinguo, ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra attività svolta all’interno di un impianto o all’aperto (ad esempio tra un corso di ginnastica svolto in palestra e un corso di vela svolto all’aperto) credo vada contro la logica e la ratio della disposizione.

Analogamente, ove si volesse discutere sul concetto di “impianto gestito”, differenziando le sportive che in convenzione con l’ente proprietario ne curano la gestione da quelle che si limitano ad affittare spazi all’interno di impianti gestiti da terzi, si perderebbe di vista la finalità della norma.

Sicuramente, quindi, tutte le prestazioni di servizi sportivi dietro pagamento di corrispettivo, indipendentemente dal “nomen iuris” utilizzato e dalle modalità di erogazione del servizio (in sintesi tutte quelle che, per le non lucrative, rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 148, comma 3, Tuir) sono da assoggettare all’aliquota ridotta da parte delle società lucrative.

Aliquota ordinaria, invece, per le sponsorizzazioni e l’eventuale vendita di biglietti in occasione di manifestazioni con ingresso a pagamento.

Prudenzialmente ritengo debba essere assoggettata ad aliquota ordinaria anche la prestazione di servizi sportivi, da parte delle lucrative, verso attività non più riconosciute come sportive dal CONI.

Non vi è dubbio che emerga una criticità. Ossia le non lucrative che per scelta non volessero o potessero applicare la decommercializzazione di cui al citato articolo 148 Tuir, per le medesime prestazioni si troverebbero, invece, a dover applicare l’aliquota ordinaria del 22%.

I rapporti di collaborazione nelle nuove SSD lucrative

L’articolo 1, comma 356, L.205/2017 (legge di Bilancio 2018) prevede inoltre che alle società sportive lucrative non si applichi, come già previsto per le non lucrative, la previsione di cui all’articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/2015 (“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”).

Le prestazioni alle quali poter applicare detta disposizione dovranno essere individuate dal Coni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1999 – il c.d. decreto Melandri – (“2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo …”).

Ciò produce, ovviamente, la conseguenza che, per le eventuali collaborazione instaurate per attività diverse da quelle che saranno indicate dal Coni, la presunzione della applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti eterocoordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro scatterà regolarmente.

I compensi qualificati ex lege quali collaborazioni coordinate e continuative riconosciuti dal Coni per le società sportive lucrative (quindi con conseguente applicazione degli obblighi di iscrizione nel libro unico e di comunicazione al centro per l’impiego) sono catalogati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50 Tuir.

È ovvio che rientreranno in tale inquadramento solo quei rapporti che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato o esercizio di arti e professioni.

A decorrere dal primo gennaio per detti lavoratori scatterà l’obbligo di iscrizione, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps.

Per i primi cinque anni dal 2018 (quindi detta agevolazione andrà progressivamente a scomparire con il decorso del termine) la contribuzione è dovuta nella misura del 50% del compenso spettante al collaboratore, con conseguente analoga riduzione dell’imponibile pensionistico.

La norma prevede, poi, che: “nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”. Si dovrebbe avere, come conseguenza, la non debenza dei contributi minori e dell’assicurazione all’Inail.

Ci si augura su quest’ultimo punto di avere presto un chiarimento ufficiale .

 

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