15 Luglio 2016

La fusione semplificata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’operazione di fusione tra società è regolata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in cui sono contenute le regole sottostanti all’operazione stessa, che deve essere proposta all’assemblea dei soci da parte dell’organo amministrativo. In linea generale, è possibile scomporre l’operazione in quattro fasi:

  • fase progettuale, di competenza del Cda, composta dalla predisposizione del progetto di fusione con i relativi allegati (relazione degli amministratori, relazione degli esperti, situazione patrimoniale, eccetera);
  • fase deliberativa, di competenza dell’assemblea dei soci, che si sostanzia in una modifica dello statuto da deliberare in sede straordinaria;
  • fase oppositiva, a favore dei creditori che si ritengono danneggiati a seguito dell’operazione di fusione;
  • fase costitutiva, a seguito della quale la fusione ha effetto, che avviene con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro imprese.

Nell’ambito delle possibili fusioni, l’articolo 2505 cod. civ. prevede una particolare forma di fusione per incorporazione in presenza di una partecipazione totalitaria della società incorporante nella società incorporata. In tale situazione, è evidente che non sussiste il rapporto di cambio, con conseguente inutilità di alcune indicazioni nel progetto di fusione relative a tale rapporto, nonché della relazione degli amministratori (quale documento dedicato in gran parte all’illustrazione del rapporto di cambio) e di quella degli esperti (per gli stessi motivi).

Le massime del Notariato che si sono espresse evidenziano che il controllo totalitario deve sussistere al momento dell’atto di fusione, ragion per cui si può iniziare un processo di fusione anche senza il controllo totalitario, fermo restando che si tratta di una fusione sottoposta a condizione “sospensiva”, e quindi se poi vi sono delle difficoltà ad acquisire la partecipazione totalitaria l’operazione potrebbe essere compromessa o comunque si dovrebbe fare marcia indietro e modificare i documenti, con tutto ciò che ne consegue. In particolare, la massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano ha evidenziato che nella fusione semplificata non è tecnicamente possibile variare il valore della partecipazione dei soci, ragion per cui viene meno la necessità dei documenti a presidio del concambio.

Il successivo articolo 2505-bis cod. civ. contempla un’ulteriore fattispecie di fusione semplificata anche in presenza di una partecipazione non totalitaria, ma almeno del 90% (anche in questo caso presupposto che deve sussistere al momento dell’atto di fusione). In tale ipotesi, come evidenziato nella massima del Consiglio Notarile di Milano n. 58, non si applicano gli articoli 2501-quater (situazione patrimoniale), 2501-quinques (relazione degli amministratori), 2501-sexies (relazione degli esperti) e 2501-septies (deposito atti).

Tuttavia, poiché in tale ipotesi sussiste la necessità di tutelare una minoranza (10%), l’articolo 2505-bis prevede che in capo a coloro che non intendano aderire alla fusione sia garantito il diritto di recesso, con l’acquisto delle loro quote da parte della società incorporante che detiene il 90%. Pertanto, è previsto che nel progetto di fusione siano stabiliti modalità e termini per l’esercizio di tale diritto. Si osservi, peraltro, che tale recesso potrebbe essere conveniente, alla luce della considerazione che gli articoli 2437 (per le Spa) e 2473 (per le Srl) prevedono la valutazione della quota del recedente a valore di mercato.