18 Settembre 2024

La creazione di una holding in caso di costo fiscalmente riconosciuto negativo

di Ennio Vial
Scarica in PDF

La risposta ad interpello n. 178 del 2.9.2024 già commentata in un precedente intervento (Rivalutazione in semplificata senza effetto sul costo fiscale della partecipazione) affronta l’interessante tema del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione in una società di persone destinata ad essere conferita in una holding.

Il caso affrontato dalla Risposta, che non sarà trattato in questa sede e per il quale rinviamo al precedente intervento, ha ad oggetto la rilevanza, ai fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, della rivalutazione a pagamento di un cespite della società con creazione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta.

In questa sede, invece, ci interessa soffermarci sull’ulteriore quesito proposto dal contribuente al quale, peraltro, l’Agenzia delle entrate non ha dato risposta. Il contribuente chiede se, in ipotesi di società di persone trasparente, le perdite fiscali imputate per trasparenza al socio (c.d. quadri H negativi), determinate da variazioni fiscali in diminuzione connesse a ricavi e altri proventi iscritti nel conto economico, ma non imponibili fiscalmente (contributi Covid, super e iper-ammortamenti, ecc.), possano portare il costo fiscale della partecipazione al di sotto dello zero.

L’Agenzia non risponde al quesito, in quanto osserva come non si tratti di un caso concreto. Proviamo a tentare un approccio alla questione prendendola alla larga.

Innanzitutto, possiamo chiederci se sia concepibile un costo fiscalmente riconosciuto negativo o se lo zero rappresenti in ogni caso la soglia minima oltre la quale non si può scendere. La risposta alla possibilità del costo negativo è assolutamente positiva ed è emersa con la risposta ad interpello n. 39/2018. Il caso era quello di una cessione di quote con prezzo negativo. In sostanza, invece di riconoscere un corrispettivo al venditore (al limite simbolico di 1 euro) è il venditore a riconoscere un corrispettivo all’acquirente, purché questi acquisti la quota (c.d. cessione della quota con dote).

Ebbene, l’acquirente, che generalmente ha un costo pari al corrispettivo riconosciuto al venditore, avendo ricevuto, invece, del denaro, dovrà “contabilizzare” un costo fiscale negativo. In questo modo la successiva cessione, anche se avvenuta a zero, determina una plusvalenza.

Tale circostanza, ossia la presenza di un costo fiscale negativo, crea non pochi problemi in sede di conferimento di partecipazioni a realizzo controllato. Infatti, ipotizzando un costo fiscale negativo di euro 100.000 e considerando che la conferitaria dovrà ragionevolmente iscrivere un patrimonio netto pari almeno a euro 10.000, nemmeno l’applicazione del regime del realizzo controllato può eliminare una plusvalenza di euro 110.000.

La questione proposta nella istanza è tuttavia diversa. Fermo restando quanto sinora illustrato, il contribuente chiede se il costo fiscale possa divenire negativo a causa di quadri H negativi imputati.

Egli propone una soluzione negativa, in quanto osserva che il comma 6, dell’articolo 68, Tuir prevede che “Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”.

Tale ”meccanismo”, ad avviso del contribuente, considerata la formulazione letterale della norma, «non dovrebbe mai portare il costo fiscale della partecipazione al di sotto dello zero, in quanto la distribuzione dell’utile decrementa il costo ma sempre nei limiti del reddito imputato per trasparenza».

Come già segnalato, l’Agenzia non risponde.

Chi scrive ritiene che la risposta sia oltremodo incerta. Infatti, la norma stabilisce che “il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”.

Il legislatore fa riferimento ai redditi e alle perdite, ma nel prevedere che i redditi non possono essere “superati” dai prelevamenti, non fa alcun riferimento alle perdite che ben potrebbero (forse) determinare un costo fiscale negativo.

La questione appare ad ogni buon conto oltremodo scivolosa e richiederebbe un opportuno chiarimento da parte dell’Ufficio.

Se questo assecondasse la tesi del contribuente saremmo tutti felici!