12 Settembre 2024

Conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” più semplice con la riforma

di Fabio Landuzzi
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Lo schema di Decreto Legislativo che contiene la riformulazione dell’articolo 177, Tuir, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, include importanti modifiche volte a un migliore e più razionale assetto della disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni, sia di controllo (comma 2) che di minoranza qualificata (comma 2-bis). Il rinnovato quadro normativo si renderà applicabile alle operazioni che saranno perfezionate a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo.

La nuova formulazione del comma 2, dell’articolo 177, Tuir, prevede che, in caso di conferimenti di partecipazioni in società mediante i quali la conferitaria acquisisce – oppure incrementa – la percentuale di controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., – ossia, la maggioranza dei voti in assemblea – di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e d), Tuir, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento (c.d. “realizzo controllato”). Viene, poi, precisato che la disciplina si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo, così determinato, sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (c.d. conferimenti minusvalenti), in linea con la più recente interpretazione avallata anche dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 56/E/2023; in questo caso, la minusvalenza è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, Tuir, e comunque, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale (ex articolo 9, comma 4, Tuir). Lo schema di Decreto Legislativo non affronta, invece, la questione ulteriore relativa al valore fiscale da assumere in capo alla conferitaria, per quanto concerne la partecipazione conferita e, in modo speculare, il valore fiscale da assumere, in capo al soggetto conferente, per quanto riguarda la partecipazione ricevuta in cambio.

Sotto il profilo soggettivo, lo schema di Decreto Legislativo estende l’applicazione del regime del “realizzo controllato”, anche al caso in cui la società scambiata sia non residente, superando l’interpretazione che sinora aveva fornito l’Amministrazione finanziaria, secondo cui tanto la conferitaria, quanto la società scambiata, dovessero essere residenti, per poter accedere al regime del comma 2. Rimane ferma, invece, la condizione per cui la conferitaria deve essere necessariamente una società residente in Italia.

Da notare, poi, sotto il profilo oggettivo, che la modifica normativa allinea la disciplina domestica alla Direttiva comunitaria, in quanto consente l’applicazione del regime di “realizzo controllato”, in ogni circostanza in cui la società conferitaria, che sia già controllante della società scambiata, acquisisca ulteriori partecipazioni, rimuovendo così la condizione prevista, invece, nell’attuale testo di legge, secondo cui ciò sarebbe possibile solo se avvenissein virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”.

Per quanto concerne i conferimenti di minoranze qualificate, la riformulazione del comma 2-bis si indirizza, invece, su tre principali direttrici:

  • la definizione di società che esercita attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni (società holding);
  • la disciplina dell’approccio “look-through per la verifica del superamento delle soglie percentuali di partecipazione nel caso il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in società qualificabili come holding;
  • la revisione della condizione della unipersonalità della società conferitaria.

Il nuovo testo del comma 2-bis viene, quindi, a disporre che, nel caso in cui la conferitaria non acquisisce il controllo della società oggetto del conferimento – controllo espresso sempre in termini di maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria, ex articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. – e né incrementa la percentuale di controllo, il regime del “realizzo controllato”, disciplinato dal comma 2, si applica quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir.

Da notare da subito come con la riformulazione del comma 2-bis venga attenuato il requisito della unipersonalità della società conferitaria, ai fini dell’applicazione del “realizzo controllato”, in caso di conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata. È pur vero che, a questo riguardo, già l’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 5/2023, aveva ritenuto che tale requisito dovesse necessariamente essere presente solo al momento del conferimento ex articolo 177, comma 2-bis, Tuir, poiché, altrimenti, si sarebbe giunti a stabilire, per via indiretta, una sorta di impropria unipersonalità permanente della società holding conferitaria; sicché, una volta eseguito il conferimento, la partecipazione al capitale della conferitaria può essere oggetto di atti dispositivi, come pure la stessa società holding può essere oggetto di operazioni straordinarie (ad es. aumenti di capitale, fusioni, ecc.) tali da far venire meno la presenza di un unico socio, e senza che ciò possa di per sé avere l’effetto di travolgere il regime di “realizzo controllato”, a cui l’apporto della partecipazione è stato assoggettato.

Ebbene, la riforma attenua, come detto, il requisito in esame, in quanto ammette che la holding conferitaria, quando il socio conferente sia una persona fisica, possa essere partecipata anche dai suoi familiari, così come identificati all’articolo 5, comma 5, Tuir, ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il Legislatore, al successivo comma 2-ter, chiarisce, poi, il tema della demoltiplicazione in caso di conferimento di partecipazioni riferite a una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, si qualifica secondo i requisiti dell’articolo 162-bis, comma 1, lett. b)società di partecipazione finanziaria – e c), n. 1) , Tuir – società di partecipazione non finanziaria che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; la versione riformulata del comma 2-ter, specifica che, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, le percentuali indicate devono sussistere per le partecipazioni detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate, anch’esse rientranti tra gli stessi soggetti appena indicati, il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali di partecipazioni e della quantificazione del valore contabile, si deve poi tener conto dell’eventuale demoltiplicazione dovuta alla catena partecipativa. Non rileveranno, quindi, più le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società commerciali, ponendo così rimedio, in linea con gli obiettivi della Legge delega, all’interpretazione della norma che, allo stato attuale, preclude, invece, il realizzo controllato in presenza di qualsivoglia partecipazione “sotto soglia” posseduta anche mediante una società operativa.

Il test per la verifica del superamento delle soglie previsto dalla norma verrà, quindi, limitato alle partecipate di primo livello non holding. Solo se la partecipata di primo livello è, a sua volta, una holding controllata, andranno considerate anche le partecipate di primo livello di quest’ultima società.

Infine, anche il nuovo testo conferma al comma 2 quater, il periodo minimo di salvaguardia applicabile nel caso dei conferimenti di minoranza qualificata ex comma 2-bis, in forza del quale in capo alla conferitaria il termine per la maturazione dell’holding period, ai fini della participation exemption, è pari a 60 mesi.

L’intervento normativo appare, quindi, complessivamente coerente rispetto agli obiettivi della Legge delega che, si ricorda, erano volti a eliminare gli effetti di “irrazionalità” e di “distorsione”, attualmente presenti nella normativa sui conferimenti partecipativi nell’ambito di applicazione del regime di “realizzo controllato”. Si rimane, perciò, in attesa che il provvedimento normativo entri in vigore per poter dare attuazione alle operazioni in oggetto, fruendo del quadro normativo più razionale, così come emergente dall’intervento riformatore.