26 Ottobre 2019

La “difficile” gestione Iva dei buoni carburante

di Leonardo Pietrobon
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’avvento della fatturazione elettronica è tornata di estrema attualità la “problematica” Iva della gestione dei buoni carburante, con riferimento ai quali l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2018, ha fornito alcune indicazioni che, tuttavia, non risolvono, anzi per certi aspetti, amplificano, le problematiche inerenti alla detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante.

La macro distinzione, utile per individuare il corretto trattamento Iva dei buoni carburante, è quella operata dalla già citata circolare n. 8/E/2018 che, uniformandosi alle indicazioni di cui alla Direttiva UE 1065/2016, suddivide i buoni in:

  • buoni benzina “monouso”;
  • e buoni benzina “multiuso”.

I buoni benzina “monouso” rappresentano un titolo che consente l’acquisto di carburante in uno specifico impianto di distribuzione di carburante. Mentre i buoni “multiuso” consentono l’acquisto di carburante in plurimi impianti di distribuzione.

Tale distinzione rappresenta l’elemento fondamentale per individuare il corretto trattamento ai fini Iva. Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2018, ricorda che:

  • se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte ricaricabili), che consentono al cessionario di recarsi presso uno specifico impianto di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante, si è in presenza di un buono monouso, per il quale la compagnia petrolifera è tenuta ad emettere fattura elettronica già al momento della cessione del buono o al momento della ricarica della card ricaricabile;
  • se il buono o carta ricaricabile, invece, permette di rifornirsi presso “plurimi” soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), o anche nel caso in cui sia consentito l’acquisto di più beni e servizi diversi dal solo carburante – si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione non è soggetta ad Iva, ex articolo 2, comma 3, D.P.R. 633/1972, con la conseguente rilevanza ai fini Iva solo al momento della consegna del bene acquistato o del pagamento del servizio mediante utilizzo del buono o della card.

Le vere difficoltà non si pongono con riferimento ai buoni “multiuso” che, apparentemente, sembrano più articolati, bensì riguardano la gestione dei buoni monouso.

Le difficoltà a cui si fa riferimento non sono tanto rappresentate dalla contabilizzazione dei medesimi, che rappresentano, come già anticipato, un acquisto di carburante.

Tale “semplice” imputazione contabile, tuttavia, crea delle problematiche inerenti:

  • alla corretta detrazione dell’Iva assolta;
  • alla corretta deducibilità del costo.

La difficile gestione ai fini Iva si sostanza nell’individuazione della percentuale di detraibilità dell’Iva assolta, mentre ai fini delle imposte dirette si pone una problematica legata alla quota di deduzione e alla tempistica in cui imputare la deduzione del costo.

Il primo caso si riferisce all’ipotesi in cui i buoni monouso acquistati vengano utilizzati sia per il rifornimento di autocarri aziendali e sia per il rifornimento di autovetture aziendali, ove nella prima ipotesi è ammessa la detrazione Iva nella misura del 100%, nel secondo caso è ammessa, invece, una detrazione ridotta del 40%, con la forte difficoltà nello stabilire in modo certo l’utilizzo del singolo buono per il rifornimento del primo mezzo o del secondo.

La seconda questione è caratterizzata da un duplice aspetto:

  1. sulla base delle medesime argomentazioni indicate ai fini Iva, si pone la questione anche ai fini delle imposte dirette, ex articolo 164 Tuir, ossia, per i buoni monouso, si pone la questione se il costo è riferibile ad un autocarro, per il quale la deduzione è ammessa nella misura del 100%, o di un’autovettura, per la quale la deduzione è ammessa nella misura del 20% (in linea ordinaria);
  2. si genera infine una problematica legata alla tempistica di imputazione del costo, in considerazione del fatto i buoni monouso o il credito della card ricaricabile potrebbe non essere stato ancora utilizzato al termine del periodo d’imposta precedente.

Sulla base di tali aspetti critici, si elencano, a mero titolo esemplificativo, alcune possibili soluzioni:

  1. l’acquisizione di documentazione utile al fine di ricondurre l’utilizzo del buono monouso ad un autocarro o ad un’autovettura;
  2. la sostituzione dei buoni monouso con una fatturazione differita a fine mese degli acquisti di carburante, evidenziando, anche in questo caso, i mezzi a cui si riferiscono i rifornimenti;
  3. l’utilizzo di buoni monouso dedicati a specifici ed esclusivi mezzi di trasporto;
  4. la sostituzione dei buoni monouso con buoni multiuso o la formula del netting.

Iva nazionale ed estera