9 Marzo 2023

La detassazione delle mance dei lavoratori di alberghi e ristoranti

di Gennaro Napolitano
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La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un regime fiscale di vantaggio in relazione alle mance erogate dai clienti al personale (ad esempio, camerieri e facchini) delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, per queste somme è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 5% (articolo 1, commi da 58 a 62, L. 197/2022).

Come specificato nella relazione illustrativa della Legge di bilancio, il nuovo regime agevolato mira a rendere più attrattive le professioni a contatto con la clientela nel settore ricettivo e ristorativo, in tal modo ponendo un argine alle difficoltà di reclutamento denunciate dai datori di lavoro.

Inoltre, le nuove regole sono finalizzate a favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo nazionale, comparto che ha subito in maniera consistente gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19, nonché dai rincari delle materie prime e del costo dell’energia.

A tal fine, il comma 58 del ricordato articolo 1 della Legge di bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’articolo 5 L. 287/1991, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività” dei pubblici esercizi), le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, poi riversate dal datore di lavoro ai propri dipendenti:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • fatta salva l’espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Ai fini della qualificazione di tali somme in termini di reddito da lavoro dipendente viene in rilievo il concetto onnicomprensivo di reddito delineato dal Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (cfr. articolo 51 Tuir).

Peraltro, tale inquadramento giuridico è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza 26512/2021 ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del DPR 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Ne consegue, quindi, che in linea di principio, anche le mance percepite dal personale di ristoranti, bar e alberghi devono essere assoggettate a imposizione con applicazione delle ordinarie aliquote Irpef; regola, quest’ultima che viene derogata dal regime di favore in esame.

Il successivo comma 59 stabilisce, peraltro, che nei casi in cui la normativa vigente, ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva in esame.

Ai sensi del comma 60 l’imposta sostitutiva del 5% deve essere applicata dal sostituto d’imposta, mentre il comma 61 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso relativi al nuovo regime si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Il nuovo regime agevolato trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro (comma 62).

Peraltro, come già anticipato, il percettore ha la facoltà di rinunciare espressamente per iscritto all’applicazione del regime di favore: in tal caso, le mance concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e saranno assoggettati a tassazione secondo le modalità ordinarie.