La continuità aziendale e l’impatto sul giudizio del revisore
di Fabio LanduzziGian Luca AncaraniLa valutazione della sussistenza della continuità aziendale dell’impresa è un aspetto che impatta l’attività a cui è chiamato il revisore non solamente nella fase finale dell’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio, bensì sull’intero processo di revisione, sin dalla fase della pianificazione e, quindi, nell’esecuzione delle procedure di valutazione del rischio, così come sono regolate dal Principio di revisione Isa Italia 315, in tema di responsabilità del revisore nell’identificazione e nella valutazione dei rischi di errori significativi.
Il postulato della continuità aziendale affonda le proprie radici nell’articolo 2423-bis, n. 1), cod. civ., ai sensi del quale “nella redazione del bilancio (…) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
Nel Principio contabile Oic 11 il postulato della continuità aziendale trova una dimensione concreta che si realizza nella capacità dell’impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce. In presenza di significative incertezze sulla sussistenza della continuità aziendale, che non siano tuttavia tali da pregiudicare la continuazione dell’attività dell’impresa, l’informativa di bilancio – mediante apposito paragrafo della Nota integrativa – deve esporre in modo chiaro quali sono i fattori di rischio identificati, quali le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché fornire riferimenti alle azioni ed ai piani che il management ha approntato per la gestione di tali rischi e incertezze, le ragioni che qualificano come “significative” le incertezze e infine i riflessi che queste possono produrre sulla continuità aziendale.
L’OIC 11 richiede, poi, agli amministratori, di dare conto dell’impatto sulle valutazioni di bilancio dell’eventuale rischio di non riuscire a proseguire l’attività d’impresa: in altre parole, qualora nell’arco temporale dei successivi 12 mesi non vi fossero ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, pur non essendosi ancora verificate cause di scioglimento ex articolo 2484, cod. civ., la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata, in ogni caso, secondo criteri di funzionamento – e non criteri di liquidazione – ma tenendo conto, nella loro applicazione, del limitato orizzonte temporale residuo.
Così definita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, dal lato del revisore è il Principio di revisione Isa Italia 570 a guidare il professionista incaricato della revisione legale nel muoversi nella complessa dimensione della continuità aziendale. È bene sottolineare che il Principio di revisione identifica nella direzione aziendale il soggetto che è responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale; in altri termini, la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e la redazione del bilancio secondo tale presupposto, sono di competenza degli amministratori, come peraltro conforme al precetto normativo dell’articolo 2086, cod. civ. La valutazione circa la capacità dell’impresa di poter continuare a operare come un’entità in funzionamento implica di fatto l’esercizio di una analisi prospettica circa eventi e/o circostanze che sono per loro stessa natura incerte. In questo contesto, il Principio di revisione Isa Italia 570 indica tre elementi principali che possono impattare in modo significativo su questa valutazione del revisore:
- Il primo, è l’arco temporale di riferimento; ovvero, tanto più lontano si colloca nel tempo l’esito di un evento o di una circostanza, e tanto maggiore è il grado di incertezza associato e perciò tanto più difficile è la capacità di prevederlo;
- Il secondo elemento riguarda le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura della sua attività e la misura in cui questa è soggetta all’influenza di fattori esterni;
- Il terzo elemento riguarda la disponibilità di informazioni al momento in cui la valutazione deve essere compiuta; maggiori sono le informazioni a disposizione e minore dovrebbe essere il livello di incertezza associato alle previsioni circa gli eventi futuri rilevanti, anche se rimane sempre l’eventualità che fatti sopravvenuti possano provocare esiti non coerenti con le valutazioni che apparivano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.
E come si pone allora il revisore sul piano della responsabilità nell’ambito della propria attività, relativamente alla continuità aziendale? L’Isa Italia 570 risponde a questo interrogativo, precisando come la responsabilità del revisore sia quella di:
- acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’adeguato utilizzo da parte della direzione aziendale del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
- concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento;
- formulare un’appropriata relazione di revisione.
Se allora la direzione aziendale, in presenza di incertezze riscontrate, non avesse effettuato alcuna valutazione circa la sussistenza della continuità aziendale, il revisore dovrebbe tempestivamente domandare agli amministratori di provvedere, il che si traduce nella predisposizione e approvazione di piani di azione e/o di business plan, di cui dovrà valutare la ragionevolezza.
In questo contesto, concludiamo allora questa breve disamina riportando nella Tavola che segue una sintesi delle diverse tipologie di giudizio che il revisore potrebbe essere chiamato a esprimere nella sua relazione, a seconda delle conclusioni a cui potrebbe pervenire in funzione degli esiti dell’attività svolta, con riguardo:
- alla appropriatezza dell’applicazione del postulato della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio e;
- all’adeguatezza dell’informativa fornita dagli amministratori nel bilancio d’esercizio.
Tipologia di giudizio di revisione | Utilizzo del principio della continuità aziendale | Informativa in presenza di incertezze significative |
Senza modifica | Appropriato | Appropriata |
Con rilievi | Appropriato | Non adeguata – Carenza di informativa “non pervasiva” |
Negativo | Appropriato | Non adeguata – Carenza di informativa “pervasiva” |
Non appropriato | ||
Impossibilità a esprimere un giudizio | Esistenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale | |
Rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione sulla capacità dell’impresa di operare come entità in funzionamento |