7 Dicembre 2019

La competenza territoriale del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La competenza territoriale nel processo tributario è disciplinata dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera b), D.Lgs. 156/2015, secondo cui è competente la Commissione Tributaria “nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso”.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28064 del 31.10.2019 ha specificato la competenza del Giudice tributario in caso di controversie proposte nei confronti di un atto della riscossione con oggetto tributi nazionali e/o locali.

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’atto di pignoramento notificato dall’Agenzia delle Dogane, in relazione al mancato versamento, da parte del medesimo, dell’Iva all’importazione, eccependo la mancata ricezione della cartella di pagamento, dell’avviso di intimazione e dell’atto presupposto.

Il giudizio veniva instaurato dal ricorrente avanti la CTP di Milano, commissione territorialmente competente, considerando la sede dell’agente della riscossione.

La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dal contribuente, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Ufficio, e per l’effetto declinava la propria competenza a favore di quella della CTP di Firenze, essendo stato formato e reso esecutivo il ruolo dall’Agenzia delle Dogane che aveva sede in tale circoscrizione.

La CTR della Lombardia confermava la sentenza dei giudici di primo grado, ritenendo appunto competente la CTP di Firenze, per i medesimi motivi.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, come unico motivo, la violazione delle norme sulla competenza e in particolare dell’articolo 4 D.Lgs. 546/1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto competente la CTP di Firenze, anziché quella di Milano, nonostante l’impugnazione del contribuente riguardasse atti dell’agente della riscossione emessi dall’ente avente sede nella circoscrizione di Firenze.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo fondato il motivo proposto dal medesimo, proprio sulla base di un consolidato principio giurisprudenziale.

Sul punto la Corte ha precisato (Cass. Civ., n. 15829/2016), in forza anche dell’articolo 4 D.Lgs.  546/1992, così come modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. b) che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Agenzia del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l’Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto del D.lgs. 546 del 1992, articolo 19, comma 1, lett. d) e comma 3, e art. 21, comma 1, considerando che i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi e, dall’altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire”.

Nel caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, tale principio doveva essere confermato, in quanto la natura “recuperatoria” dell’impugnazione dell’atto dell’agente della riscossione non doveva influire sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è stato investito dell’impugnazione dell’atto notificato e di quelli precedentemente adottati autonomamente  e non notificati, anche nel caso in cui questi ultimi fossero formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.

Tale norma, però, trova applicazione esclusivamente in materia di tributi nazionali, infatti non è applicabile ai tributi degli enti locali.

In questo ultimo caso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba essere determinata considerando la sede dell’Ente della Riscossione, bensì individuando la sede dell’Ente Impositore, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.

Alla luce di ciò, la Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal contribuente, ha cassato la sentenza e ha rinviato le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, territorialmente competente, per un nuovo esame e anche per decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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