25 Settembre 2018

Iva detraibile per intero sugli automezzi assegnati ai dipendenti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 19-bis1, lett. c), D.P.R. 633/1972 disciplina la detrazione dell’Iva sull’acquisto e l’importazione dei veicoli stradali a motore (si tratta dei veicoli diversi dai trattori agricoli e forestali, con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg., ed il cui numero di posti a sedere non sia superiore a otto), prevedendo in linea generale che l’imposta è detraibile nella misura del 40%.

Tuttavia, la detrazione è integrale nei seguenti due casi:

  • veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e
  • veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa arte o professione.

In merito a quest’ultima ipotesi, la risoluzione 20.2.2008, n. 6/DPF, ha precisato che:

  • ai fini della verifica del diritto di detrarre per intero l’Iva non assume rilievo la circostanza che i veicoli formino o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • si considerano ad utilizzo esclusivamente strumentale nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro (anche tramite leasing ovvero acquisiti con contratto di noleggio) ed assegnati in uso promiscuo al dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.

Il documento in questione ha quindi aperto alla possibilità per le imprese di procedere all’acquisto del veicolo con contestuale assegnazione per uso promiscuo al dipendente, per il quale il mezzo in questione è utilizzabile anche per scopi privati. Tuttavia l’utilizzo anche privato comporta l’obbligo per il datore di lavoro di addebitare allo stesso un corrispettivo soggetto ad Iva, così da permettere all’impresa di portare in detrazione per intero l’imposta assolta sull’acquisto. In tale maniera, infatti, il veicolo assume la natura di bene esclusivamente strumentale poiché la parte “estranea” alla sfera d’impresa (uso personale) è oggetto di addebito specifico in capo al dipendente assegnatario.

Il citato documento di prassi specifica in primo luogo che l’addebito al dipendente costituisce un’operazione imponibile da assoggettare ad iva ordinaria con esercizio della rivalsa, determinando la base imponibile in base al valore normale (articolo 13, comma 3, lett. d), D.P.R. 633/1972).

Secondo il successivo articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972, per la determinazione del valore normale si sarebbe dovuto attendere un apposito decreto, con applicazione, nel frattempo, delle regole previste per la quantificazione del benefit ai fini delle imposte sui redditi (articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir) per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (ossia il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base alle tariffe ACI).

Poiché il decreto previsto dall’articolo 14 ad oggi non è ancora stato emanato, il datore di lavoro può quindi portare in detrazione l’Iva integralmente sull’acquisto e sulle spese di impiego del veicolo a condizione che addebiti al dipendente un corrispettivo pari al benefit convenzionale di cui al citato articolo 51 Tuir (importo comprensivo di Iva).

È bene osservare che mentre ai fini delle imposte sui redditi il benefit generato dall’assegnazione del veicolo al dipendente può essere anche inserito nella busta paga dello stesso (ed è l’ipotesi più frequente), ai fini Iva è richiesto l’addebito del corrispettivo con esercizio della rivalsa dell’Iva, con conseguente obbligo di emissione della fattura al dipendente stesso.

Si tratta di due differenti modalità di imputazione del benefit al dipendente che però generano diverse conseguenze ai fini della detrazione dell’Iva sull’acquisto ed impiego del veicolo in capo al datore di lavoro.

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