25 Settembre 2018

Credito d’imposta formazione 4.0: profili di incertezza

di Debora Reverberi
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La disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 ha la sua fonte primaria nell’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), integrato dalle disposizioni applicative contenute nel D.M. 04.05.2018 pubblicato in G.U. n. 143 del 22.06.2018 e nella relazione illustrativa.

Il ritardo nella pubblicazione del decreto interministeriale e il ristretto ambito applicativo temporale dell’incentivo, che ad oggi resta confinato al periodo d’imposta 2018, hanno creato sul mercato il duplice effetto di rallentare gli investimenti in formazione 4.0 e generare incertezza sulla possibilità di fruire del credito d’imposta per tutte quelle imprese che, dall’inizio del 2018 e prima della pubblicazione del D.M., hanno attivato corsi formativi potenzialmente ammissibili.

Un’analisi dei profili di incertezza della disciplina agevolativa è stata condotta da Confindustria nella sua nota di aggiornamento del 03.08.2018 Credito di imposta per le spese di formazione nelle tecnologie 4.0”.

Le questioni aperte vertono su molteplici aspetti:

  1. la puntuale individuazione delle attività di formazione ammissibili (le c.d. tecnologie abilitanti 4.0);
  2. la previsione delle attività formative in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati;
  3. l’ammissibilità delle spese di formazione di personale impiegato in ambiti diversi da quelli dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2018;
  4. l’estensione a soggetti legati all’impresa da rapporti di lavoro assimilabili a quello dipendente;
  5. la definizione precisa dei possibili soggetti formatori;
  6. gli oneri agevolabili in caso di trasferte del dipendente.

Sul primo punto la nota di aggiornamento di Confindustria offre alcuni chiarimenti ed esemplificazioni sulle materie oggetto di formazione agevolabile (big data, cloud, cybersecurity, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, manifattura additiva, Internet of things, etc.), nella consapevolezza che nella prassi la riconducibilità di un’attività formativa fra quelle ammissibili secondo l’articolo 3 D.M. 04.05.2018 possa incontrare ostacoli.

Il secondo punto resta cruciale per l’applicazione della normativa nei confronti di imprese che hanno sostenuto sin dall’inizio del periodo d’imposta spese di formazione 4.0.

L’articolo 1, comma 47, Legge di Bilancio 2018 e l’articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018 prevedono, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, che lo svolgimento delle attività formative sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati telematicamente presso l’Ispettorato del Lavoro competente.

In sostanza l’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo aziendale o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni).

I dubbi principali riguardano la possibilità di assolvere tale requisito formale successivamente al sostenimento delle spese di formazione ma entro la fine del periodo d’imposta 2018, consentendo alle imprese che abbiano effettuato investimenti in formazione 4.0 prima della pubblicazione del D.M. di beneficiare del credito disciplinandone lo svolgimento nei contratti collettivi a posteriori.

Le incertezze riguardano inoltre il caso di attività formative concordate in contratti collettivi sottoscritti e depositati prima dell’entrata in vigore del D.M. 04.05.2018.

Infine ci si chiede se le integrazioni ai contratti collettivi possano riguardare esclusivamente l’attività formativa e se valevoli successivamente all’effettuazione delle attività di formazione.

Per quanto concerne il terzo punto, la “portabilità delle conoscenze e competenze” dovrebbe comportare la possibilità di quantificare il credito d’imposta sul costo aziendale lordo del personale dipendente impegnato in formazione 4.0 applicata ai settori vendita e marketing, tecniche e tecnologie di produzione e informatica, seppure occupato in ambiti aziendali differenti.

Sulla natura del rapporto di lavoro ammissibile all’agevolazione si presume, per analogia con la disciplina del credito d’imposta R&S e i chiarimenti a riguardo contenuti nella risoluzione AdE 55/E/2016, che anche il personale presso l’impresa in virtù di un contratto di somministrazione sia incluso.

Qualora l’attività formativa sia erogata da soggetti esterni deve trattarsi di enti qualificati quali: “soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37”.

La potenziale inclusione di associazioni o Digital Innovation Hub, che ricoprono un ruolo centrale nella creazione e diffusione di competenze 4.0, fra le “strutture collegate alle università” in presenza di convenzioni o sponsorizzazioni amplierebbe la platea dei soggetti formatori esterni all’impresa.

Ultima incertezza attiene le spese di trasferta del personale ammissibili e l’inclusione, oltre alle indennità di trasferta espressamente previste dalla normativa, di tutti gli oneri rimasti a carico del datore di lavoro.

In attesa dell’emanazione della circolare del Mise e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è possibile formulare quesiti di carattere generale sull’interpretazione della normativa all’indirizzo email dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it, a cui verrà fornita risposta sottoforma di faq o circolare.

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