7 Gennaio 2020

Investimenti sostitutivi e nuovo credito d’imposta

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 le agevolazioni collegate all’iper ed al super ammortamento saranno fruire con un credito d’imposta rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali) e non più con la maggiorazione del costo del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

A prescindere dalle valutazioni di convenienza nel passaggio tra le due modalità di calcolo (certamente vantaggiose per i contribuenti forfettari che prima non potevano godere dell’agevolazione collegata al super ammortamento), è bene osservare che, per tutti gli investimenti effettuati, è stata prevista una clausola di “salvaguardia” secondo cui, in caso di cessione del bene entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta viene ridotto escludendo dal calcolo il relativo costo, e l’eventuale maggiore credito già fruito deve essere restituito senza applicazione di sanzioni ed interessi (articolo 1, comma 193, L. 160/2019).

Evidenziando che tale clausola è applicabile anche agli investimenti che fruiscono del credito d’imposta del 6% (che ha sostituito il “vecchio” super ammortamento) l’ultimo periodo del citato comma stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

Quest’ultima disposizione consente alle imprese di evitare la perdita delle residue quote di iper ammortamento in caso di cessione del bene, se, nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene l’alienazione del bene agevolato, l’impresa effettua un nuovo investimento avente le medesime caratteristiche Industria 4.0 e seguendo gli stessi adempimenti previsti (compresa l’interconnessione del nuovo investimento entro la fine del periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione del bene originario).

In tal caso, se il costo del nuovo investimento è maggiore del precedente, l’impresa potrà fruire delle residue quote di iper ammortamento, mentre se il costo del nuovo investimento è inferiore si deve procedere al ricalcolo dell’iper ammortamento in funzione del nuovo minor costo dell’investimento sostitutivo.

Nel passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina (e quindi nella trasformazione da variazione in diminuzione a credito d’imposta), il legislatore ha quindi riproposto la clausola di salvaguardia, ma con il cambiamento di regole per la fruizione dell’agevolazione si pone qualche questione, ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2019 (per i quali l’agevolazione è fruita con una variazione in diminuzione) ceduti nel 2020 e sostituiti con analogo investimento entro la fine del 2020.

In tal caso ci si domanda se sia possibile continuare con la variazione in diminuzione per tutto il periodo di ammortamento in relazione al precedente investimento (supponendo per semplicità che il nuovo investimento abbia lo stesso costo di quello oggetto di cessione) o se per il nuovo investimento spetti il credito d’imposta secondo le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2020.

Sul punto, auspicando un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, parrebbe più corretto consentire all’impresa di continuare a fruire della variazione in diminuzione essendo in presenza non di un vero e proprio nuovo investimento, bensì di un acquisto sostitutivo del precedente finalizzato ad evitare di interrompere l’agevolazione sull’investimento originario. In altre parole, vi sarebbe una sorta di “ponte” di collegamento tra i due investimenti.

D’altro canto, anche la locuzione “in quanto compatibili” contenuta nell’ultimo periodo del comma 193 potrebbe portare verso la soluzione indicata poiché non è del tutto compatibile sostituire una variazione in diminuzione (sull’originario investimento) con un credito d’imposta (su quello sostitutivo).

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