24 Dicembre 2020

Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d’imposta

di Debora Reverberi
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Il nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e il DDL di Bilancio 2021 prevedono una disciplina innovata del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali con particolare riguardo ad aliquote potenziate e ulteriormente diversificate, nonché a tempistiche accelerate e anticipate di fruizione del credito.

La nuova disciplina, per espressa previsione normativa, si applicherebbe, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, con decorrenza anticipata anche agli investimenti in beni strumentali perfezionatisi a fine anno ovvero effettuati dal 16.11.2020.

L’ambito applicativo temporale della disciplina innovata ha un orizzonte più esteso del biennio 2021/2022, comprendendo:

  • gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020;
  • gli investimenti effettuati dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
  • gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
  • gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 oggetto di valida prenotazione entro il 31.12.2022.

Il momento temporalmente rilevante per l’identificazione della disciplina applicabile è dunque quello di effettuazione dell’investimento, variabile in funzione della modalità di acquisizione dei beni.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue, come precisato dalla circolare AdE 4/E/2017, le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir:

  • per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
  • per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
  • per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
  • per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

La regola generale del momento di effettuazione dell’investimento viene derogata nel caso di valida prenotazione di una delle discipline previgenti, circostanza che va verificata al 31.12 con le seguenti due condizioni:

  • ordine accettato dal venditore;
  • pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

A tal proposito il testo attuale del DDL di Bilancio 2021 non disciplina espressamente un regime transitorio volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quelle previgenti di super e iper ammortamento e del credito d’imposta beni strumentali ex Legge 160/2019.

Salvo dunque ulteriori modifiche o chiarimenti, le nuove disposizioni troverebbero applicazione nel 2020 per i soli investimenti effettuati, secondo le modalità sopra descritte, dal 16.11.2020 al 31.12.2020, ad eccezione dei beni oggetto di valida prenotazione secondo le previgenti discipline.

In estrema sintesi agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e agli investimenti prenotati al 31.12.2020 purché effettuati entro il 30.06.2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 185, L. 160/2019, si applicherebbe il credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020 con le seguenti intensità e massimali di spesa:

Tipologia di bene Periodo di effettuazione investimento Aliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali ordinari
 
Dal 01.01.2020 al 15.11.2020
Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020
6% fino a 2 milioni di euro
Beni materiali 4.0 Dal 01.01.2020 al 15.11.2020
Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020
40% fino a 2,5 milioni di euro
20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
 
Beni immateriali 4.0 Dal 01.01.2020 al 15.11.2020
Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020
15% fino a 700 mila euro

Agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020, non oggetto di prenotazioni precedenti, si applicherebbe, ai sensi dell’attuale testo del DDL di Bilancio 2021, la disciplina innovata del credito d’imposta beni strumentali con le seguenti intensità e massimali potenziati:

Tipologia di bene Periodo di effettuazione investimento Aliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari
 
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
10%
15% smart working
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0 Dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
50% fino a 2,5 milioni di euro
30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0 Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022
20% fino a 1 milione di euro

Agli investimenti di fine anno 2020 ricadenti nella nuova disciplina dovrebbero applicarsi inoltre:

  • le nuove tempistiche di fruizione accelerata e anticipata del credito d’imposta;
  • l’onere documentale di perizia asseverata per beni materiali e immateriali 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro.