24 Febbraio 2017

Individuazione del paradiso fiscale: nuovi criteri anche per il passato

di Marco Bargagli
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La legge di Stabilità 2016, con efficacia dal 1 gennaio 2016, ha introdotto radicali modifiche alla normativa CFC ed al regime di tassazione integrale dei dividendi paradisiaci.

Nello specifico, sono cambiate le modalità di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 4, del Tuir) in quanto oggi non occorre fare riferimento, come accadeva in passato, alla tradizionale black list emanata ai sensi del D.M. 21 novembre 2001.

Nel corso degli anni, i criteri di individuazione del paradiso fiscale hanno subito molteplici variazioni.

Inizialmente, la condizione pregiudiziale di accesso per l’applicazione della disciplina in rassegna, con l’inserimento nella “lista nera”, era costituita congiuntamente da due precisi elementi: la localizzazione della controllata estera in uno Stato o in un territorio a fiscalità privilegiata e la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

Infatti, l’articolo 167, comma 4, del Tuir, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007 (finanziaria 2008), considerava privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto ministeriale in ragione del livello di tassazione “sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Tuttavia, non era specificato cosa dovesse intendersi per livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello domestico.

Successivamente, sempre ai fini dell’inclusione nella black list della controllata estera, la legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 680, della Legge 190/2014) aveva finalmente fornito una definizione relativa al livello di tassazione sensibilmente inferiore.

Sul punto, per espressa disposizione normativa (nuova formulazione dell’articolo 167, comma 4, Tuir) era considerato tale “un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”.  Tali novità si rendevano applicabili dal periodo di imposta successivo a quello del 31 dicembre 2014.

Infine, il novellato articolo 167, comma 4, Tuir, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 (a partire dal 1 gennaio 2016) prevede che si considerano privilegiati:

  • i regimi in cui “il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”;
  • i regimi “speciali”, che prevedono particolari disposizioni che comportano un livello di imposizione agevolato (ad esempio norme speciali che consentono la detassazione del reddito per un determinato periodo).

In merito, sulla base del recente orientamento espresso da parte dell’Amministrazione finanziaria, i nuovi criteri di individuazione dei paradisi fiscali ai fini della CFC rule rilevano anche con riferimento agli utili pregressi anche se, per effetto della previgente disciplina, la controllata estera non era considerata residente nel “tax haven”.

Tale importante chiarimento è stato fornito in occasione del “question time” tenutosi il 19 gennaio 2017 presso la Commissione Finanze alla Camera in risposta all’interrogazione n. 5-10317, che ha tracciato utili profili interpretativi riferiti alle recenti modifiche apportate alla CFC legislation e, simmetricamente, alla tassazione integrale dei dividendi black list.

Infatti, nel richiamare i contenuti della circolare 35/E/2016, è stato sottolineato che per stabilire se gli utili provengono o meno da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, rileva il criterio vigente al momento della percezione dei proventi da partecipazione (in base al criterio di cassa che ne determina la tassazione), a prescindere dalla loro precedente qualificazione.

Quindi, per valutare la tassazione integrale dei proventi da partecipazione di provenienza paradisiaca (ex articolo 89, comma 3, Tuir) ed i correlati profili applicativi sulla CFC (ex articolo 167, comma 4, del Tuir), occorrerà tenere in considerazione i nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale fatta salva la possibilità, per il contribuente, di disapplicare la normativa ex articolo 167, comma 5, lett. b) Tuir.

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