24 Febbraio 2017

Recuperi bancari stoppati da vincite e dichiarazioni sostitutive

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nel mentre che il legislatore, con una norma fortemente criticabile sul piano tecnico, ha provato a mettere qualche freno all’uso indiscriminato delle indagini finanziarie, prevedendo in materia di redditi d’impresa che determinati prelievi (non oltre mille euro al giorno e comunque entro il limite di 5 mila euro) non siano contestabili, sopraggiunge una interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3447 depositata il 9 febbraio 2017, che di riflesso fornisce delle valide indicazioni in termini difensivi, evidenziando la necessità di informazioni che forse in maniera preventiva sarebbe il caso di far precostituire ai contribuenti esposti al rischio di accertamento.

Il tema affrontato è quello delicato delle indagini sul conto dei terzi e nello specifico dell’amministratore socio di una Srl. Sulla base delle movimentazioni presenti su detto conto corrente, l’Amministrazione finanziaria ha effettuato delle contestazioni afferenti sia i versamenti che i prelevamenti. In fase difensiva l’amministratore ha dimostrato in maniera analitica che le movimentazioni di cui si discute sono tutte estranee all’attività imprenditoriale e alla società, sia provando l’origine dei versamenti, sia la destinazione dei prelievi effettuati.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sottolineando come il giudice di merito avesse vagliato con dovizia di particolari le prove difensive prodotte, ritenendole adatte a giustificare ogni singola movimentazione. I Supremi Giudici non sono ovviamente intervenuti nel vaglio di merito di detti documenti, ma hanno sottolineato la correttezza dell’operato della CTR giudicante, proprio in quanto non si è trattato di una difesa generica.

Nella descrizione del “fatto” dell’ordinanza è possibile scorgere uno stralcio della sentenza della CTR, da cui si possono trarre spunti interessanti posto che:

  • si ritiene l’avviso di accertamento, basato solo su movimentazioni finanziarie, frutto di “considerazioni logiche personali e ricostruzioni matematiche” prive di valenza probatoria;
  • si afferma che il contribuente ha documentato ogni singola operazione, sia in sede contenziosa che amministrativa, spiegando “i beneficiari di ogni singola operazione bancaria (…) i proventi da vincita versati nei propri conti bancari ed utilizzati con le movimentazioni contestate; gli atti notori di privati che hanno confermato la corretta utilizzazione dei movimenti bancari contestati (…)”.

I due passi sottolineati meritano un approfondimento. L’indagine sul conto del terzo soggetto collegato al contribuente rappresenta un’arma notevole a vantaggio del Fisco, che però richiede precise cautele. Inutile dire che il conto deve essere ricondotto almeno presuntivamente al contribuente accertato, circostanza che ad esempio si verifica quando i soci non hanno altre fonti di finanziamento se non i proventi provenienti dalla società, con la conseguenza che le entrate esistenti sui conti dei soci potrebbero ragionevolmente essere considerate frutto dall’attività imprenditoriale. Ciò presuppone la prova contraria, libera da parte del contribuente ma che deve essere analitica per ogni singolo movimento e non genericamente riferita a tutte le movimentazioni. Le problematiche sono svariate, dato che:

  • non sussiste alcun obbligo contabile in capo al socio per le movimentazioni del suo conto;
  • le movimentazioni potrebbero avere anche origine o finalità personale;
  • non vi sono rigidità particolari sul piano delle movimentazioni degli importi (si immagini una vincita di denaro o un prestito con importo che non viene versato per l’intero ammontare ma solo per una frazione dello stesso, trattenendo il soggetto una somma direttamente nella sua sfera privata).

Proprio a fronte di tali problematiche, la lettura dello stralcio della sentenza della CTR, riproposto nell’ordinanza in commento, è altamente significativa. I giudici regionali sottolineano che il contribuente aveva fornito già in sede amministrativa un’adeguata prova difensiva, evidentemente non accolta ma in forza di un accertamento basato su mere “considerazioni personali e ricostruzioni matematiche. Tradotto in termini pratici, trattasi del caso classico dell’accertamento fondato sulla mera sommatoria di versamenti e prelevamenti, con richiesta di prova difensiva puntuale in termini di importi e non accettazione dell’indicazione del beneficiario, circostanza che purtroppo si è registrata in tantissimi casi. Finalmente però giunge una bacchettata dura (e si spera condita da un’adeguata condanna alle spese di giudizio): non può la matematica sostituirsi alle logiche che sottendono all’accertamento tributario ed in primo luogo ai vincoli costituzionali della determinazione del giusto reddito.

E sul fronte della prova difensiva viene sottolineato come il contribuente abbia adeguatamente dimostrato la fonte delle entrate (tra cui si legge di vincite conseguite) e illustrato i beneficiari dei prelievi, con tanto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di questi ultimi a conferma di quanto asserito.

Al dunque, come consigli sostanziali, per le movimentazioni che non sono già ricollegate agli accadimenti imprenditoriali in forza delle scritture contabili (circostanza che solo nelle contabilità ordinarie si verifica con attendibilità) è fondamentale avere:

  • idonea contezza dei versamenti e della loro provenienza, corredando il tutto sul piano documentale nei limiti del possibile. Sul punto, si ritiene siano valide anche ricostruzioni logiche attendibili, che ad esempio comprovano che un versamento sia frutto di un determinato incasso (o anche prestito o altro ancora), al netto di un importo in contante direttamente trattenuto dal contribuente (ovviamente se trattasi di operazioni collegate in un lasso temporale ragionevole);
  • completa tracciabilità dei prelievi più consistenti. Al riguardo evidentemente il primo riferimento deve essere effettuato alla novella normativa che ritiene non contestabili i prelievi fino a mille euro al giorno e al massimo per 5 mila euro al mese, mentre per gli altri prelievi è fondamentale avere o modalità tracciate indiscutibili (quali il bonifico o l’assegno bancario – meglio se conservato in copia e non solo con la matrice – e relativa documentazione di spesa o di altro utilizzo), oppure esatta indicazione del beneficiario con rilascio, ove possibile, da parte di quest’ultimo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui confermi di aver percepito gli importi in questione (si pensi ad un prestito ad un familiare, con dichiarazione da parte del ricevente di essere effettivo destinatario – e dunque debitore – degli importi di cui si discute).

Forse questi accorgimenti ancora non riusciranno a scalfire “il muro di gomma” di determinati uffici, bravi a trincerarsi dietro una norma che se applicata in “modalità burocrate” consente davvero di sostituire la matematica agli obblighi accertativi, ma almeno si ha un’elevata aspettativa di ottenere un giudicato favorevole. Nell’attesa, come detto, che gli accertamenti “matematici” possano ricevere il giusto trattamento che meritano: condanne alle spese esemplari e tali da far sollevare il problema alla Corte dei Conti. La speranza è l’ultima a morire.

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