2 Novembre 2023

In arrivo la Legge sulla montagna – parte prima

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il CdM dello scorso 23.10.2023 ha licenziato la prima versione del D.D.L. disciplinante il riconoscimento e la promozione delle zone montane, espressamente previsto dall’articolo 44, comma 2, Costituzione, ai sensi del quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

L’obiettivo è quello di promuovere le zone montane per una loro crescita (in ragione dell’importanza strategica), ai fini della tutela e della valorizzazione, tra l’altro, dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali e del turismo.

Ancora di prima di verificare quali saranno le agevolazioni previste, è necessario comprendere come sarà delimitato il perimetro territoriale; in altri termini, occorre capire quali sono i criteri con cui un Comune viene considerato montano.

A tal fine, soccorre l’articolo 2 del D.D.L. in commento che demanda a un D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’individuazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane, il tutto in ragione di parametri altimetrico e della pendenza. Con un ulteriore D.P.C.M. saranno definiti i criteri per l’individuazione, nel perimetro dei Comuni definiti montani, ai sensi del precedente D.P.C.M., dei Comuni che potranno fruire delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V.

Importante è evidenziare come la norma precisa che tale classificazione non ha alcun impatto e rilevanza ai fini rispettivamente delle misure previste nell’ambito della Pac e dell’esenzione Imu per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), L. 160/2019, che continueranno a essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

Venendo alle agevolazioni previste, la prima è introdotta con l’articolo 6, rubricato “Sanità di montagna”, che, con il preciso obiettivo di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un Comune montano, riconosce, a chi presterà servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o svolgerà la funzione di medico di base, un credito d’imposta:

  • in caso di locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio nel medesimo Comune o in uno limitrofo, con cadenza annuale, pari al minor importo tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro;
  • in caso di acquisto di un immobile, sempre nel medesimo Comune o in uno limitrofo, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro.

Tale credito, per espressa previsione, è riconosciuto a decorrere dal 2024 e fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi inerenti il riordino dei crediti di imposta, come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), L. 111/2023.

Attualmente per il credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione dei redditi, sono stanziati euro 20.000.000 annui.

Il credito, inoltre, non è cumulabile con l’ulteriore detrazione prevista per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni previste rispettivamente:

  1. dall’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, con cui è prevista la possibilità di detrarre un importo pari al 19% degli oneri sostenuti per interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nel limite massimo di 4.000 euro;
  2. dall’articolo 16, Tuir che riconosce ai titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale una detrazione in misura “forfetaria”, in ragione del reddito complessivo. La detrazione, si ricorda concerne i contratti:
  • a canone libero;
  • a canone convenzionale;
  • stipulati dai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
  • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro;
  • dall’articolo 18, D.D.L. montagna, ai sensi del quale, in alternativa alla detrazione prevista dal Tuir per gli interessi passivi assolti sui mutui, prevede, per il periodo d’imposta in cui è effettuato l’acquisto e per i 4 periodi d’imposta successivi, una detrazione pari:

a) al 100% degli interessi passivi, con un tetto massimo pari a 500 euro;

b) all’80% sulla quota che eccede il limite di 500 euro fino a 1.125 euro.

In questo caso, tuttavia, la detrazione è concessa a chi non ha ancora compiuto i 41anni nell’anno di stipulata dell’atto di acquisto e di accensione del mutuo; inoltre, il credito compete solo in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Identiche detrazioni sono previste, anche a favore di coloro che andranno a insegnare nelle c.d. scuole di montagna che l’articolo 7, comma 1, D.D.L. montagna definisce come quelle dell’infanzia, primaria, secondaria, di prima e secondo grado, ubicate nei Comuni considerati montani, ai sensi del Decreto di cui all’articolo 2. Si considerano tali anche quelle che hanno almeno un plesso in uno dei Comuni di cui sopra. Resta inteso che, in questo caso, fruiscono delle agevolazioni i soli insegnanti che eserciteranno in tale plesso.