18 Settembre 2018

Imposta di bollo e istanze di occupazione di suolo pubblico

di Gennaro Napolitano
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Con la risoluzione 56/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione dell’imposta di bollo alle istanze di occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari e petizioni.

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972, il cui Allegato B, denominato “Tabella”, contiene l’indicazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto. In particolare, l’articolo 1 di detta Tabella prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa sia giurisdizionale”.

Il quesito posto all’Agenzia delle entrate attiene proprio all’interpretazione della disposizione appena richiamata atteso che, secondo quanto evidenziato dall’istante, non si registra un orientamento uniforme da parte delle Amministrazioni locali.

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, per costante e consolidata giurisprudenza (sia nazionale sia europea), le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono applicabili alle sole fattispecie tassativamente contemplate, con esclusione, quindi, di interpretazione analogica o estensiva.

Ciò posto, la disposizione di cui all’articolo 1, dell’Allegato B (Tabella) al D.P.R. 642/1972 deve essere interpretata secondo il principio generale sopra evidenziato.

In particolare, l’Agenzia ritiene che:

  • l’espressione “petizioni agli organi legislativi” include sia le iniziative finalizzate alla concreta applicazione dell’articolo 50 (secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”) sia quelle finalizzate all’attuazione delle analoghe iniziative previste dal Trattato dell’Unione europea e dagli Statuti regionali e locali,
  • l’espressione “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali” fa riferimento a tutte le ipotesi in cui la Costituzione prevede e garantisce il coinvolgimento dei cittadini nell’attività legislativa (anche in termini di mera sollecitazione), non limitando il suo raggio di azione al solo esercizio del diritto di voto,
  • nell’ambito dell’esercizio dei diritti elettorali possono essere incluse tutte le iniziative aventi come scopo quello di consentire ai cittadini l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 71 e 75 (rispettivamente, iniziativa legislativa popolare e referendum abrogativo).

Da tali precisazioni l’Agenzia trae la seguente conclusione: l’esenzione prevista per gli “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali” ricomprende anche “gli atti e i documenti riferiti a iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano un’attività legislativa” secondo quanto consentito dalla Costituzione o da altre previsioni normative europee, nazionali, regionali o locali.

Conseguentemente, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo le richieste di occupazione di suolo pubblico (e le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali) per la raccolta di firme finalizzate:

  • alla sottoscrizione di petizioni alle Camere (articolo 50 Cost.), al Parlamento europeo (articolo 227 Trattato Ue), ai consigli regionali (e delle province autonome) e ai consigli degli enti locali
  • alla presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 Cost.), alla Commissione europea, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali,
  • alla richiesta dei referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti di regioni, province autonome ed enti locali,
  • all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale (con data delle elezioni già fissata e attività propagandistica e informativa svolta durante il periodo elettorale).

Al contrario, l’esenzione non trova applicazione in ordine alle richieste di occupazione di suolo pubblico (e ai relativi atti di autorizzazione) presentate per la realizzazione di iniziative diverse da quelle attinenti all’esercizio dei diritti elettorali (come sopra specificate). Tali richieste, infatti, scontano l’imposta di bollo fin dall’origine (16 euro).

Inoltre, sottolinea l’Agenzia, l’esenzione non si applica nei confronti delle iniziative finalizzate alla “mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo” (vedi anche risoluzione 89/E/2009), fatto salvo il caso in cui la stessa venga realizzata nel corso del “periodo elettorale”. In tale ipotesi, peraltro, l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche nei riguardi delle istanze di occupazione di suolo pubblico (e dei relativi provvedimenti autorizzatori) presentate (e rilasciati) prima dell’inizio del “periodo elettorale”, ma destinate ad avere effetto nel corso dello stesso.

Infine, l’Agenzia puntualizza che le conclusioni a cui è giunta con la risoluzione in esame devono essere intese come riferite all’esercizio dei diritti elettorali “per ogni livello di democrazia rappresentativa” e, cioè, comunitario, nazionale, regionale (e delle province autonome) e locale.

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