23 Novembre 2021

Il terzo settore e le scelte da effettuare

di Guido Martinelli
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La possibilità, a partire da domani, 24 novembre, di iscrivere nuovi soggetti al registro unico del terzo settore, pone anche ai consulenti che si occupano di enti senza scopo di lucro nuove opportunità in quanto dovranno essere suggerite le scelte più idonee al tipo di attività svolto dall’ente cliente dello studio.

Infatti una associazione culturale, o sportiva, avrà una disciplina giuridico-fiscale diversa a seconda che decida di rimanere fuori dal terzo settore, entrare nel terzo settore come “altro ente” oppure entrarci iscrivendosi come associazione di promozione sociale.

Stante l’impossibilità di generalizzare la convenienza dell’una piuttosto che dell’altra situazione, sarà necessario analizzare caso per caso le specificità degli enti in esame.

Si faccia il caso di una sportiva che voglia accedere agli elenchi dei destinatari del cinque per mille. La disciplina contenuta nel D.Lgs. 111/2017, rubricato “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106” all’articolo 3, elencando i soggetti che possono essere iscritti distingue, alla lettera a), i soggetti del terzo settore dalle associazioni sportive, richiamate alla lettera e).

Una associazione sportiva per poter essere iscritta dovrà svolgere attività sia per gli under 18 che per gli over 60.

Tale limite non è previsto per le associazioni di promozione sociale.

Ecco, allora, che un sodalizio sportivo privo di attività giovanile che voglia accedere agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, se diventasse anche associazione di promozione sociale potrà accedervi.

Facciamo poi il caso di una sportiva che gestisca, ad esempio, un circolo tennis e che svolga una importante attività culturale e ricreativa, regolarmente inserita tra le proprie finalità statutarie in favore dei propri associati, al punto da avere in statuto suddivisi i soci “giocatori”, che utilizzano i campi da tennis, e i soci “frequentatori” riferito a quei soci che si limitano a partecipare alle rimanenti attività del circolo.

Al momento questa distinzione appare irrilevante sotto il profilo fiscale.

Lo diventerà, invece, non appena le due riforme, quella del terzo settore (in riferimento al titolo X del D.Lgs. 117/2017) e quella dello sport saranno operative.

Facciamo il caso che il nostro circolo tennis abbia deciso di organizzare una serie di proiezioni cinematografiche, ovviamente a pagamento in favore esclusivo dei propri associati.

Cosa accadrà? L’articolo 148, comma 3, Tuir non sarà più applicabile per le attività culturali. Pertanto la sportiva che organizzasse per i propri associati queste attività, non essendo più applicabile la disposizione di decommercializzazione dovrà assoggettarli ad imposizione diretta e ad Iva. Con l’ulteriore aggravante che, non essendo attività connesse con le finalità istituzionali, queste non potranno neanche rientrare nel campo di applicazione della L. 398/1991.

La medesima iniziativa organizzata da un circolo tennis che fosse anche una associazione di promozione sociale, invece, manterrebbe le agevolazioni previste sia ai fini dei redditi che dell’Iva ai sensi dell’articolo 85 del codice del terzo settore.

Ma un ostacolo è dietro l’angolo.

Il nostro circolo tennis costituito come associazione di promozione sociale si troverà a dover fare i conti con la riforma dello sport che prevede che l’attività sportiva sia svolta in “via stabile e principale” e che le attività secondarie possono essere svolte solo se abbiano “carattere strumentale rispetto alle attività istituzionali; strumentalità che, evidentemente, diventa difficile rintracciare in un corso di cultura cinematografica rispetto all’attività sportiva.

Va ricordato che mentre nelle associazioni sportive la responsabilità personale degli amministratori appare circoscrivibile a quella disciplinata dall’articolo 38 cod. civ., per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, l’associazione di promozione sociale vede i propri amministratori soggetti alle sanzioni personali previste e disciplinate dall’articolo 91 cts, rubricato “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi”. Tale norma colpisce le persone fisiche indipendentemente dalla circostanza che l’ente del terzo settore in esame sia dotato o meno di personalità giuridica.

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel registro, ricordiamolo, tra l’altro devono essere iscritte:

  1. le modifiche di atto costitutivo e statuto;
  2. le deliberazioni di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione liquidazione e cancellazione;
  3. entro il 30 giugno dovranno essere depositati bilanci e rendiconti della raccolta fondi.

Tutte le modifiche e i documenti dovranno essere depositati entro 30 giorni.

Di tale adempimento sono onerati gli amministratori che saranno soggetti, in caso di inadempimento, alle sanzioni di cui all’articolo 2630 cod. civ. (sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro).

Da ricordare, infine, l’articolo 83, comma 3, cts, il quale prevede che sia punito con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro il legale rappresentante dell’ente che non comunichi, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta.

Come si vede, quindi, differenti discipline (non solo sotto il profilo fiscale) che imporrano ai consulenti attente valutazioni sulle soluzioni che andranno a proporre.