13 Novembre 2014

Il secondo acconto Irap, imposta sostitutiva minimi e cedolare secca

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Riprendendo i precedenti interventi (“Il secondo acconto IRPEF 2014” e “Il secondo acconto IRES 2014”), il prossimo 1° dicembre 2014 scade anche il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e della cedolare secca 2014, salvo per i soggetti colpiti dall’alluvione verificatasi nel centro-nord del Paese tra il 10.10 e il 14.10.2014, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 (si veda il Decreto MEF 20.10.2014, pubblicato sulla G.U. 22.10.2014, n. 246).

 

Acconto IRAP

L’acconto Irap è determinato con le stesse regole previste per l’acconto Irpef ed Ires, già commentati e a cui si rimanda.

Si evidenzia per completezza che se viene utilizzato il metodo storico, è necessario far riferimento al rigo IR21 – Totale imposta del modello Irap 2014, e l’acconto è determinato applicando il 100% per le persone fisiche e le società di persone, e il 101,50% per i soggetti Ires, e va versato in un’unica soluzione o in due rate con gli stessi criteri previsti ai fini Irpef ed Ires.

Per quanto concerne le regioni in disavanzo sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia) nella determinazione dell’acconto va considerato l’aumento dello 0,92% dell’aliquota ordinaria o di quella ridotta o maggiorata dalle disposizioni regionali (aumento dell’1% per il settore agricolo).

Inoltre, i soggetti che producono reddito agrario su base catastale terranno conto nella determinazione dell’acconto Irap di quanto previsto dall’art. 22, commi 1 e 1-bis D.L. 66/2014, considerando la nuova modalità transitoria di determinazione del reddito imponibile derivante dalla cessione di energia oltre i limiti fissati (il reddito è infatti determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo).

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irap, deve essere utilizzata la sezione Regioni del modello F24 con il seguente codici tributo: 3018 – IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

 

Acconto imposta sostitutiva dei minimi

Con riferimento ai contribuenti minimi si possono verificare tre situazioni:

  • Contribuente minimo sia nel 2013 che nel 2014 → detto soggetto è tenuto a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva pari al 100% di quanto esposto al rigo LM14 in un’unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 se l’importo dovuto è inferiore a €257,52, in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a €257,52, di cui:
  1. la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 7 luglio 2014 ovvero entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  2. la seconda, nella misura del 60%, dovrà essere versata entro il prossimo 1° dicembre 2014;

salvo non opti per la determinazione dell’acconto con il metodo previsionale.

  • Contribuente minimo fino al 2013 → a prescindere dal regime applicato nel 2014 (regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL 98/2011 o regime ordinario semplificato) detto soggetto deve versare l’acconto dell’imposta sostitutiva come nel caso precedente e tale importo confluirà nel modello Unico PF 2015 a scomputo dell’imposta determinata nel quadro RN.
  • Contribuente minimo dal 2014 → per coloro che, avendo intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, scaduto il triennio obbligatorio di applicazione del regime ordinario Irpef adottato per opzione nel 2011 (cir. 17/E/12 par. 2.4), hanno deciso di entrare nel regime dei minimi dal 2014, l’acconto Irpef è dovuto secondo le modalità ordinarie, ma sarebbe da privilegiare l’utilizzo del metodo previsionale, più conveniente per la misura percentuale ridotta dell’imposta sostitutiva rispetto a quella prevista Irpef. Tali soggetti non sono tenuti invece al versamento dell’acconto Irap, non essendo più soggetti a tale imposta.

Il codice tributo da utilizzarsi è il 1794 – Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione.

 

Acconto cedolare secca

L’acconto della cedolare secca è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente indicata a rigo RB 11 campo 3 del modello Unico PF 2014, se questa è superiore a 51,65€, e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 se l’importo di rigo RB11 campo 3 è inferiore a €271,07;
  • in due rate se l’importo di rigo RB11 campo 3 è superiore a €271,07, di cui:
  1. la prima, nella misura del 38% di rigo RB11 campo 3, doveva essere versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  2. la seconda, nella misura del 57% di rigo RB11 campo 3, dovrà essere versata entro il prossimo 1° dicembre 2014.

È possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l’acconto in base all’imposta dovuta per il 2014.

Il codice tributo da utilizzarsi è il 1841.