13 Marzo 2014

Il rientro dei capitali e lo scambio di informazioni fra Stati

di Nicola Fasano
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Il Governo ha deciso di stralciare le norme contenute nel d.l. 4/2014 in materia di “voluntary disclosure” (che non saranno pertanto oggetto di conversione entro la fine di marzo) per approntare una proposta di legge, parrebbe entro fine maggio, che, partendo dal precedente testo normativa potrebbe raccogliere, almeno in parte, i suggerimenti provenienti dagli operatori, tesi ad allargare la copertura penale della regolarizzazione, alleggerire professionisti e intermediari delle incombenze in ambito di controlli antiriciclaggio e di responsabilità penali connesse con la sanatoria, rendere più semplice e appetibile la procedura, anche dal punto di vista dei costi in via generale (si parla di un’imposta a forfait fra il 18 e il 25%), o quanto meno per i capitali meno cospicui.

In attesa che vengano sciolti i diversi nodi, è opportuno evidenziare come la procedura per il rientro dei capitali, a prescindere da come sarà definitivamente approvata, va valutata attentamente, in quanto potrebbe essere davvero l’ultima occasione per regolarizzare i fondi illecitamente detenuti all’estero, prima che l’amministrazione finanziaria abbia a disposizione le evidenze dei conti e degli investimenti esteri direttamente dalle autorità fiscali degli Stati in cui sono custoditi.

Nel giro di qualche anno, infatti, verrà notevolmente potenziato il c.d. “scambio di informazioni” fra le amministrazioni fiscali dei vari Paesi, implementato sia su iniziativa dell’Italia, che sta stipulando sempre più convenzioni a ciò finalizzate anche con Stati c.d. “offshore”, che sulla spinta proveniente a livello internazionale dall’Unione europea e dall’Ocse.

Lo scambio di informazioni può essere:

  • a richiesta, quando l’autorità fiscale dello Stato A chiede notizie allo Stato B relativamente ad uno o più contribuenti oggetto di controllo;
  • spontaneo, quando l’autorità fiscale dello Stato B constata un evento al proprio interno, che riguarda un contribuente dello Stato A, e ritiene che le informazioni di cui è in possesso possano interessare l’autorità fiscale dello Stato A (per es. richiesta di rimborsi, controlli su soggetti che si rivelano interposti o nell’ambito di frodi ecc.);
  • automatico, quando l’autorità fiscale di uno Stato comunica in modo sistematico determinate informazioni relative a tutti i contribuenti di ciascuno degli altri Stati. Si tratta, ovviamente, del mezzo più efficace per contrastare fenomeni di evasione internazionale.

Le varie tipologie di scambio di informazioni, e le relative modalità applicative, sono disciplinate da accordi (bilaterali o multilaterali) internazionali che, in qualche caso, possono anche sovrapporsi.

Con alcuni Paesi non trasparenti (Bermuda, Isole Cayman, Isole Cook, Isole di Man, Gibilterra, Guernsey, Jersey), l’Italia ha già firmato convenzioni per lo scambio di informazioni (in genere a richiesta o spontanei), ora in attesa di ratifica.

Così come nella gran parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia è contenuta l’apposita clausola (formulata sulla base dell’art. 26 del Modello Ocse, recentemente aggiornato in modo più incisivo) che disciplina lo scambio di informazioni, anche se spesso ridotta a mera “dichiarazione di intento”, in assenza di ulteriori accordi attuativi (tanto che sono stati stipulati accordi ulteriori per lo scambio di informazioni anche con Paesi con cui c’era già la Convenzione contro le doppie imposizioni e la specifica clausola).

In ambito europeo, il punto di riferimento è rappresentato dalla Direttiva 2011/16/UE che riguarda tutte le imposte (ad eccezione dell’Iva per cui vigono disposizioni peculiari e dei contributi previdenziali) e prevede le tre tipologie di scambio di informazioni. La disposizioni focale è quella dettata dall’art. 8, riguardante lo scambio automatico, ai sensi del quale l’autorità competente deve comunicare all’autorità competente di qualsiasi Stato membro (entro 6 mesi dalla fine del periodo di imposta), le informazioni disponibili sui periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest’ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie di reddito e capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari.

Lo stesso art. 8 prevede che lo scambio di informazioni automatico potrà essere esteso, a partire dal 2017 (ma la Commissione europea ha proposto l’anticipazione già al 2014) ad ulteriori categorie reddituali ed in particolare a dividendi, plusvalenze, royalties.

La Direttiva, per essere pienamente operativa, deve essere recepita dai singoli Stati (l’Italia ha appena approvato, lo scorso 28 Febbraio 2014, il decreto legislativo per darvi attuazione). Per l’aspetto specifico dello scambio automatico i provvedimenti di recepimento saranno adottati a partire dall’1.1.2015 (art. 29).

Su scala mondiale, poi va segnalata la Convenzione multilaterale sull’assistenza reciproca in materia fiscale, sottoscritta da 64 Stati. La Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1995, ed è aperta all’adesione di nuovi Stati. Fra le adesioni più recenti si segnalano quelle di: Svizzera, Andorra, Liechtenstein e San Marino. A questi si aggiunge Monaco, che ha già sottoscritto una lettera di intenti per l’adesione.

La Convenzione prevede le tre tipologie dello scambio di informazioni. Lo scambio automatico può essere attivato su base bilaterale o plurilaterale in base a specifici accordi tra i singoli Stati. Copre anche l’Iva e i contributi previdenziali

Alcuni Stati poi, si stanno attivando per attuare lo scambio automatico di informazioni in relazione a specifiche ipotesi e categorie reddituali, come per es. nel caso del c.d. “FATCA” lanciato dagli USA (cui ha aderito anche l’Italia) e raccolto nel progetto pilota tra 5 paesi UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) che hanno ad oggetto lo scambio automatico di automatico di informazioni bancarie e relativi interessi.

Se a tutto questo aggiungiamo l’enorme mole di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate (fra cui spiccano saldi e movimentazioni complessive dei rapporti finanziari dal 2011 in avanti, e le informazioni registrate per l’antiriciclaggio che saranno trasmesse dagli intermediari finanziari) nonchè i poteri di controllo sempre più incisivi (da ultimo, con la legge 97/2013, anche richieste mirate a interemdiari finanziari e professionisti per le operazioni con l’estero poste in essere dai clienti), ecco che la “voluntary”, a prescindere dal suo costo, potrebbe essere davvero un appuntamento da non perdere.