16 Giugno 2016

Il ricalcolo degli acconti Irpef 2016

di Luca Mambrin
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Entro oggi ovvero entro il prossimo 6 luglio in caso di esercizio di attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, i soggetti Irpef sono tenuti a versare, oltre il saldo Irpef relativo al 2015, un anticipo sull’imposta che sarà dovuta per il 2016, sempre che nel periodo di imposta 2015 risultino a debito per un importo superiore ad € 51,65.

L’acconto può essere determinato:

  • con il metodo storico;
  • con il metodo previsionale.

Con il primo metodo, la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico) e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a € 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40%, entro oggi (o il 6 luglio 2016) ovvero entro il 18 luglio 2016 (o il 22 agosto 2016) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2016.

Il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta presunta, utilizzando l’aliquota in vigore per il 2016.

In alcuni casi particolari l’acconto “storico” deve essere ricalcolato, o meglio deve essere rideterminata l’imposta storica di riferimento.

In particolare nella determinazione degli acconti 2016:

  • in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante): la base di commisurazione dell’acconto medesimo va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (determinata sul volume d’affari conseguito, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);
  • in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
  • in presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l’anno 2015. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta infatti modificando nuovamente l’articolo 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2013 che aveva previsto l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni nella misura del 30% per l’anno 2015 (10% nel caso di coltivatori diretti o IAP) e 7% per l’anno 2016, innalzandola al 30%, ma solo per i soggetti diversi dal coltivatori diretti o IAP, i quali quindi possono ricalcolare l’acconto 2016 senza considerare l’ulteriore rivalutazione (nella misura del 10%) applicata per l’anno 2015;
  • in presenza di redditi di fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati;
  • per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%: l’acconto 2016 va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208/2015. È necessario quindi rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni.

Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62 del modello Unico PF, nei casi sopra descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti: deve inoltre essere compilato il rigo RN61 dove indicare:

  • nella colonna 1, se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati (barrando la relativa casella);
  • nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
  • nella colonna 4, il nuovo ammontare del rigo “differenza”.

acconto_2016.png

 

Nel successivo rigo RN62, andrà poi indicato nella colonna 1 l’importo della prima rata di acconto dovuta, mentre nella colonna 2 l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta 2016, calcolata secondo le modalità sopra descritte.