17 Giugno 2016

Riduzione facoltativa per perdite a garanzia dei soci e dei creditori

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il principio contabile OIC 28, concernente il patrimonio netto, afferma l’esistenza di due tipi di riduzione del capitale sociale per perdite, una obbligatoria e l’altra facoltativa. In sostanza la riduzione obbligatoria si ha nell’evenienza in cui le perdite diminuiscono:

  • il capitale di oltre un terzo e tale situazione perdura anche nell’esercizio successivo, ai sensi degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile;
  • il capitale di oltre un terzo e quest’ultimo si riduce al disotto del minimo legale, come sancito dagli articoli 2447 e 2482-ter codice civile.

Per “perdita di oltre un terzo del capitale” deve intendersi la sommatoria delle perdite portate a nuovo e della perdita dell’esercizio, al netto delle riserve del patrimonio netto. Come invece si può evincere dal termine stesso ad essa attribuito, la riduzione facoltativa si presenta nel momento in cui le perdite risultano inferiori al terzo del capitale, pertanto, in tale categoria dovranno essere incluse le riduzioni costituite da importi tali per cui non si possano attribuire le casistiche civilistiche sopra citate.

Affinché si determini l’importo esatto, considerando dunque le perdite al netto delle riserve, è necessario che si segua uno specifico iter logico, ovverosia è opportuno decidere quali riserve utilizzare per prime, data la possibile presenza di vincoli in relazione alla disponibilità delle stesse. Se per la copertura totale della perdita è necessario l’utilizzo delle riserve vincolate, si deve considerare anche che quest’ultime possono essere caratterizzate da un diverso grado di vincolo, quindi è corretto procedere inizialmente con quelle in cui il vincolo è meno rigido. Queste precisazioni in ordine all’utilizzo primario delle riserve disponibili esistenti sono fondamentali per quanto concerne la tutela dei creditori. La sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19.06.2008, asserisce sull’inderogabilità della regola trattata, in quanto “la sua ratio risiede nella circostanza che le diverse voci del patrimonio netto, poiché sono progressivamente più vincolate a garanzia dei creditori, possono e devono subire le decisioni dei soci di intaccarle nell’ordine stabilito, restando preclusa la possibilità di far gravare le perdite sul netto più vincolato, sino a quando esistono parti del patrimonio meno vincolate o non vincolate”. Si precisa infatti che:

  • il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserva legale;
  • le riserve statutarie e quelle facoltative sono liberamente disponibili.

Anche nella stessa riduzione facoltativa per perdite inferiori al terzo permangono, in assenza di normativa civilistica, disposizioni affini, come si evince dalla pronuncia della Cassazione n. 543 del 2006, nella quale si stabilisce la sua natura, ovverosia che si configura in:

  • un’operazione destinata ad incidere sull’assetto sociale e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili;
  • un’operazione che condiziona i diritti dei terzi, soprattutto dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale.

Sebbene, infatti, essa non sia contemplata specificatamente dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le categorie di soggetti citate, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell’operazione, connessa alla minore entità della perdita. Da ultimo si delibera che l’amministratore sebbene non sia tenuto a convocare senza indugio l’assemblea, sia comunque vincolato a rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’adunanza. Si noti che tale situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, a patto che, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, permanga la continuità temporale, finalizzata a garantire un’idonea informazione dei soci e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.