16 Gennaio 2015

Il pvc non impedisce il ravvedimento, ma il conto è più salato

di Sergio Pellegrino
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Torniamo ad affrontare il tema del ravvedimento operoso (si veda “La dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso “allungano” il termine di prescrizione” del giorno 14 gennaio 2015), la cui disciplina è stata modificata in modo sostanziale dalla Legge di Stabilità 2015, con la possibilità di utilizzare le nuove regole anche per regolarizzare violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015.

Partiamo da ciò che non cambia.

Sul lato dei versamenti rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 2% giornaliero per i versamenti che intervengono nei primi 14 giorni.

Per tutte le violazioni, non solo relative a versamenti ma anche a dichiarazioni e comunicazioni, rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento versando 1/8 della sanzione minima edittale entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

Limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sono stati introdotti nuovi limiti temporali entro i quali può essere perfezionato il ravvedimento, con riduzioni delle sanzioni via via decrescenti.

Una prima possibilità aggiuntiva, introdotta dalla nuova lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, è quella di perfezionare il ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione.

Mentre fino allo scorso 31 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui si è commessa la violazione rappresentava il limite invalicabile per il perfezionamento del ravvedimento operoso, da effettuarsi con la riduzione (confermata) delle sanzioni ad 1/8, con le modifiche della Legge di Stabilità, non vi è più alcuna limitazione di carattere temporale (potendosi il ravvedimento perfezionare sino al termine di prescrizione).

Si applica infatti la nuova misura della riduzione della sanzione ad 1/7 per i ravvedimenti perfezionati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro due anni dalla violazione), mentre oltre questo termine il ravvedimento si può fare, ma con la sanzione ridotta ad 1/6.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche non sono più cause ostative che precludono la possibilità di effettuare il ravvedimento, nuovamente però limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento non può essere effettuato soltanto quando viene notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, o ancora un avviso bonario per effetto della liquidazione automatica o del controllo formale della dichiarazione. Stesso discorso dovrebbe valere, nonostante la norma non lo preveda espressamente, nel caso di un atto di contestazione della sanzione ex articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 (naturalmente il ravvedimento non impedirà all’Amministrazione di proseguire i controlli e le verifiche).

Neppure il processo verbale di constatazione rappresenta dunque più una causa ostativa al ravvedimento operoso, ma, rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità, la nuova lettera b-quater) prevede che la riduzione delle sanzioni sia ad 1/5.

Qui va ricordato come alcuni istituti deflattivi del contenzioso introdotti negli ultimi anni, vale a dire definizione integrale dei PVC, degli inviti al contraddittorio e acquiescenza rafforzata, sono stati soppressi dalla Legge di Stabilità sebbene con decorrenza differita: si renderanno infatti applicabili ancora per tutti gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015.

Conseguentemente quest’anno il contribuente, nel momento in cui si vedrà notificato un PVC, avrà una doppia possibile scelta: da un lato la definizione integrale con il beneficio della sanzione ridotta ad 1/6 ma con l’accettazione di tutte le rettifiche operate dall’ufficio, dall’altro il ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta ad 1/5 ma soltanto sulle violazioni che il contribuente ritiene opportuno sanare.

Rimangono naturalmente validi i principi generali del ravvedimento operoso e le indicazioni di prassi date dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni, che hanno “ammorbidito” la posizione che era in precedenza espressa in relazione al mancato perfezionamento del ravvedimento laddove l’intero importo dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi non fosse stato effettivamente versato da parte del contribuente.

Pur non essendo ammessa la possibilità di rateazione delle somme dovute, sulla base delle aperture fatte dalla risoluzione 67/E del 2011 il contribuente può comunque effettuare i versamenti del dovuto in modo frazionato ed il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente agli importi che sono stati corrisposti, così come è ammessa la correzione degli errori compiuti nel calcolo del ravvedimento alla luce di quanto indicato dalla circolare 27/E del 2013.

 

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