17 Gennaio 2015

Si deve tassare il credito di imposta IRAP?

di Comitato di redazione
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La legge di stabilità per il 2015 è intervenuta in modo “massiccio” sul comparto dell’imposta regionale sulle attività produttive; come noto, infatti, si è deciso di:

  • ripudiare, a distanza di pochi mesi, l’intervento teso alla riduzione delle aliquote di circa un 10%, facendo tuttavia salvi (e ci mancherebbe altro!) gli acconti determinati sulla base delle specifiche aliquote del D.L. n. 66/2014;
  • introdurre un nuovo meccanismo di riconoscimento in deduzione della differenza di costo del lavoro “stabile” (cioè, solo per soggetti impiegati a tempo indeterminato) che ancora scontava imposta, quindi la quota non coperta dalle vecchie deduzioni.

Da un lato, dunque, si è scelto di eliminare l’aspetto di “fastidiosità” del tributo che, peraltro, poteva determinare la debenza di imposta anche in assenza di risultati positivi.

Fatto ciò, ci si è accorti che i soggetti senza costo del lavoro sarebbero rimasti due volte danneggiati:

  • in primo luogo, per non poter beneficiare dell’aliquota ridotta Irap, annullata dalla Legge di Stabilità;
  • in secondo luogo, per non poter beneficiare nemmeno della deducibilità “ulteriore” del costo del lavoro.

Così, per non lasciare tali soggetti con un palmo di naso, si è deciso di introdurre, con maxiemenadamento, una sorta di norma di rimedio che, nei fatti, porta quasi alle medesime situazioni che si sarebbero prodotte mantenendo inalterato il provvedimento di riduzione delle aliquote.

Infatti, la norma prevede che ai soggetti che non si avvalgono di dipendenti … spetta un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione … a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le indicazioni del decreto Irap.

In sostanza, poiché la diminuzione dell’aliquota era pari al 10% circa (dal 3,9% al 3,5%), un pari risultato si dovrebbe ottenere con una diminuzione dell’imposta lorda; il senso appare chiaro.

Si badi bene, però, che la “magia” non è a somma zero, in quanto si evidenzia un chiaro peggioramento sul versante finanziario. Infatti:

  • le aliquote ridotte sarebbero state applicabili dal 2014;
  • le nuove disposizioni, invece, troveranno applicazione solo dal successivo anno 2015.

A prescindere dal fatto che andrà chiarito il requisito del mancato impiego di dipendenti (quali? Tutti o solo quelli che darebbero diritto alle deduzioni a regime?), ciò che si intende segnalare è che non viene in alcun modo specificato il trattamento fiscale del credito di imposta.

Normalmente, invece, ogni volta che il Legislatore ha inteso escludere da imposizione una voce lo ha fatto in modo esplicito.

Quindi, se si dovesse adottare un approccio interpretativo letterale, non resterebbe che concludere che il credito sconti imposta, rappresentando una sopravvenienza attiva che, in quanto tale, risulta rilevante se non disposto diversamente.

A noi pare, tuttavia, che tale conclusione debba essere scongiurata, per tutta una serie di considerazioni:

  1. mancanza di coerenza della imponibilità del credito di imposta rispetto alle finalità dell’intervento: se deve trattarsi di un aiuto introdotto in extremis per soggetti che avrebbero patito svantaggi dalla nuova norma, tale aiuto deve essere “pieno” e concreto;
  2. mancanza di un equilibrio numerico che sorregga la conclusione di imponibilità: infatti, se si intende ripristinare la situazione vigente prima della legge di stabilità, quando la minore aliquota del 3,5% era applicabile per tutti i soggetti, si deve concludere che la riduzione del 10% deve essere effettiva e non mutilata dall’aggravio del prelievo fiscale.
  3. la Relazione Tecnica, per effettuare la stima della perdita di gettito, utilizza il modello di micro-simulazione Irap (base dati anno d’imposta 2012), in base al quale individua la platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori dipendenti e determina il valore del credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda, facendolo pari a 163 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2016. Ci pare pertanto logico ritenere che, poiché nessuna indicazione viene effettuata in merito al “recupero” di parte della perdita di gettito (ci sia scusato il gioco di parole!) derivante dalle maggiori imposte dirette incassate, l’idea della imponibilità non abbia neppure sfiorato il Legislatore.

Fortunatamente non c’è premura, posto che le disposizioni sopra commentate – come detto –  si applicheranno, per i contribuenti solari, solo a decorrere dal periodo 2015.

Sarebbe comunque opportuno conoscere per tempo il parere ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.