25 Gennaio 2022

Il lavoro sportivo dilettantistico e la giurisprudenza della Cassazione – II° parte

di Guido MartinelliMarilisa Rogolino
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La scheda di FISCOPRATICO

Oltre alle decisioni della Corte di legittimità, richiamate nel precedente contributo, va ricordata la L. 86/2019, contenente la delega al Governo per la riforma dello sport.

Da tale norma ne è derivato, per quanto di nostro interesse, il D.Lgs. 36/2021, i cui effetti decorreranno dal 31. 12.2022, che, nel titolo V, articoli 25 e ss., reca: “Disposizioni in materia di lavoro sportivo”. La richiamata disposizione ha escluso la tipizzazione del rapporto ribadendo la tesi, condivisa dalla Cassazione, che la prestazione dello sportivo dilettante va verificata alla luce dei principi generali del diritto del lavoro (quindi non più come fattispecie autonoma o atipica); principi che, applicati al caso di specie, ci vedrebbero soccombenti.

Questo il contesto di valutazione dell’applicabilità degli oneri previdenziali all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

La preliminare osservazione è nel senso di escludere dall’area dei redditi diversi “le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”.

A queste conclusioni conduce “l’incipit” dell’articolo 67 Tuir, che esclude i “redditi di capitale, quelli conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

Si tratta di presupposti fondanti ai fini della esclusione/inclusione tra i redditi diversi e ciò anche nel caso in cui il percettore percepisca compensi nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

La disposizione porrebbe un discrimine che non è costituito dalla caratterizzazione della attività in sé e dal profilo ricavabile dal riconoscimento dell’Ente sportivo preposto, ma dalla modalità della sua esplicazione, cosicché si può operare in campo dilettantistico professionalmente.

I succeduti interventi giurisprudenziali hanno argomentato sulla rilevanza e sulla astratta applicabilità in materia previdenziale della disposizione di cui all’articolo 67 Tuir citato “fermo restando che ne ricorrano i presupposti concreti”.

In sostanza, occorre attingere ai criteri di selezione “dei redditi individuati e comprovare la effettiva e concreta presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione”; dall’affermazione della riferibilità dell’articolo 67 Tuir a compensi per attività sportiva dilettantistica, non discende certamente l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche.

Si tratta quindi di verificare la sostanziale natura dilettantistica dell’ente erogatore di compensi, verifica non soddisfatta dal “dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una Federazione sportiva o al Coni”.

Il contribuente è onerato a dare prova dei presupposti e dei requisiti per godere del regime di vantaggio.

In virtù dell’ipotesi eccettuativa di cui all’articolo 67 citato, anche riferita all’obbligo contributivo previdenziale, non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività, a condizione che chi invoca l’esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell’ente erogatore , lo svolgimento della prestazione “in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale”, che il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè “in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”.

Se è pur vero che l’enunciato di diritto della Corte di legittimità non costituisce fonte del diritto, non ha carattere vincolante, non rappresenta una lex specialis essendo nell’esercizio della funzione giurisdizionale, è altrettanto vero che costituisce la generalizzazione del principio che regola, “regge” il caso, principio con funzione uniformante l’interpretazione e la portata applicativa della norma.

Pare che la scelta interpretativa riposi sul precetto fondamentale dell’articolo 38 Costituzione; “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria…”, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale del rapporto di lavoro.

Le figure nuove e le aree di attività considerate dal legislatore fiscale nella disposizione di cui all’articolo 67 Tuir se ed in quanto presentano caratteristiche esterne al lavoro, come declinato nelle classiche categorie, beneficiano dell’esenzione Irpef e non sono soggette a contribuzione previdenziale.

Tanto sul presupposto, condizionante, che non si tratti di lavoratori, e quindi che l’attività svolta dagli operatori in seno a ente sportivo dilettantistico non costituisca un mestiere, ma abbia caratteristiche, hobbistiche, amatoriali, di diletto, per condivisione di finalità, a favore di un ente sostanzialmente e concretamente dilettantistico, che il compenso non sia remunerativo proporzionalmente alla quantità e qualità dell’attività prestata e sia contenuto nei limiti monetari di cui all’articolo 69 Tuir.

In caso contrario dovrà valutarsi il rinvio integrale agli articoli 36 e 38 Costituzione.