27 Novembre 2023

Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato comma 2-bis

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento, abbiamo analizzato le varie casistiche del conferimento di nuda proprietà, al fine di inquadrare le ipotesi che ricadono nel realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, oppure nell’alveo del conferimento realizzativo, di cui all’articolo 9, Tuir.

Affronteremo ora il tema del conferimento della nuda proprietà nell’ottica del realizzo controllato, di cui all’articolo 177, comma 2-bis, Tuir. Si ricorda che il citato comma 2 bis, richiede che le partecipazioni siano conferite in società, già esistenti o di nuova costituzione, partecipate unicamente dal conferente.

Diversamente dal comma 2, che richiede che venga acquisito o integrato il controllo, il comma 2-bis richiede che la partecipazione oggetto di conferimento sia una partecipazione definibile come “qualificata”.

Quindi, il soggetto che conferisce in una personal holding una partecipazione 30% (inteso sia come capitale che utile) può applicare il comma 2-bis; diversamente, se il suddetto 30% viene conferito in una conferitaria che detiene già il 21%, il conferimento ricade nell’ambito del comma 2. Pertanto, ai fini dell’analisi del conferimento della nuda proprietà, si ricadrà nelle casistiche esaminate nel precedente intervento.

Il comma 2-bis, richiede oltre alla condizione dell’unico conferente, che le partecipazioni conferite rappresentino, alternativamente:

  • una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 % ovvero
  • una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 %.

Analizziamo, ora, i casi che si possono prospettare riprendendo le ipotesi esaminate nel precedente intervento, ovvero:

  1. conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, ma contestuale al conferimento del diritto di usufrutto;
  2. conferimento di nuda proprietà singolarmente considerata (non vi è contestuale conferimento di usufrutto). Quest’ipotesi può essere ulteriormente articolata in tre sotto casi, ovvero conferimento di:

a) nuda proprietà con diritti di voto;

b) nuda proprietà senza diritti di voto;

c) nuda proprietà senza diritti di voto, conferita contestualmente ad una quota in piena proprietà con diritti di voto.

L’ipotesi n. 1) si può presentare quando, ad esempio, il 30% del capitale di Alfa è detenuto in nuda proprietà da Tizio e per il 30% in usufrutto da Caio. Nel caso del comma 2, abbiamo concluso che l’operazione beneficia del realizzo controllato in quanto la riunione dei due diritti consente di superare il 51% e quindi si integra il controllo. Diversamente, nel caso ora in esame, il conferimento non rientra nell’alveo del comma 2-bis in quanto la norma richiede, nell’interpretazione data dall’Agenzia, che vi sia un unico conferente.

Passando all’ipotesi del conferimento di sola nuda proprietà, commentiamo i singoli sotto casi.

Il conferimento di sola nuda proprietà con diritti di voto, ipotesi a), rientra nel novero dei conferimenti a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir nel presupposto che i diritti di voto siano superiori al 20%.

Nel caso prospettato con l’ipotesi b), ovvero conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, l’operazione beneficia del regime di cui all’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, a condizione che la quota in nuda conferita consenta di superare il 25% del capitale (condizione alternativa ai diritti di voto superiori al 20%). Sul punto si deve segnalare, tuttavia, come la recente risoluzione n. 56/2023 abbia correttamente precisato che la quota in nuda proprietà deve essere ragguagliata con i coefficienti del D.M. 20.12.2022. In buona sostanza, si devono assumere i coefficienti indicati nel citato D.M. al fine di determinare, in funzione dell’età dell’usufruttuario, i valori di usufrutto e nuda proprietà.

A mero titolo di esempio, se un soggetto detiene una partecipazione in nuda proprietà del 30%, non è pacifico che il requisito del comma 2-bis sia soddisfatto. Infatti, se l’usufruttuario ha 65 anni, poiché l’usufrutto, per un soggetto di tale età, vale il 50%, conseguentemente la quota in nuda proprietà assumerà un valore pari al 15%.

L’ultima casistica, ipotesi c), nel comma 2-bis non dovrebbe presentare profili di criticità. Infatti, se è vero che la quota in nuda priva di diritti di voto è “inutile” per il conferimento ai sensi del comma 2 (risposta ad Interpello n. 290/2019), nell’ambito del comma 2-bis, potrebbe rilevare ai fini del requisito del “patrimonio”. A mero titolo di esempio, se Tizio detiene una quota in piena del 20%, non può beneficiare del comma 2-bis. Ma se Tizio detiene un ulteriore quota in nuda priva di diritti di voto del 25%, sommando le due quote, avendo riguardo del ragguaglio di cui sopra potrebbe risultare soddisfatto il requisito della partecipazione superiore al 25% del capitale.

In conclusione, la nuda proprietà assume una rilevanza differente a seconda che si esamini il conferimento a realizzo controllato ai sensi del comma 2 o del comma 2-bis.