27 Novembre 2023

In arrivo importanti novità in materia di Cfc Rule

di Marco Bargagli
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L’articolo 4, D.Lgs. 142/2018 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la direttiva comunitaria antiabuso ATAD n. 2016/1164/UE, recando, simmetricamente, importanti modifiche in tema di Cfc.

Il legislatore ha così eliminato la differenza, in precedenza prevista, tra:

Sul punto, la Direttiva ATAD segue un duplice approccio:

  • Transactional (ossia per categorie di reddito), che prevede l’imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla Cfc rientranti nella categoria dei c.d. passive income, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE;
  • Jurisdictional, con imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti e prodotti dalla controllata per il tramite di costruzioni non genuine (c.d. strutture di puro artificio), costituite con il precipuo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, derivante dall’ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. b), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, al fine di contemperare le esigenze di semplificazione applicativa della disciplina Cfc, con la necessità di mantenere coerenza dell’ordinamento tributario domestico, il legislatore italiano ha deciso di adottare una soluzione intermedia rispetto ai due criteri prima citati.

Infatti, attualmente il regime fiscale Cfc si applica al ricorrere congiunto di una duplice condizione pregiudiziale di accesso, prevista dall’articolo 167, comma 4, Tuir, che riguarda i soggetti controllati esteri quando gli stessi:

  • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
  • oltre un terzo dei proventi realizzati oltre frontiera rientra in una o più delle seguenti categorie:

1)  interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

2)  canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

3)  dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

4)  redditi da leasing finanziario;

5)  redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7)  proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Per evitare la tassazione per trasparenza, il legislatore ha previsto una specifica condizione esimente, che consente di disapplicare la normativa in rassegna. In particolare, la tassazione dei redditi esteri non si applica, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, Tuir, qualora il soggetto residente in Italia dimostri che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Con riferimento alle proposte di modifica previste per la Cfc, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha approvato i decreti legislativi di attuazione della Legge delega fiscale, che hanno ipotizzato l’introduzione di nuove disposizioni introducendo, per il contribuente, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%.

Con riferimento alle proposte di modifica previste per la Cfc, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha approvato i decreti legislativi di attuazione della L. 111/2023 (c.d. Legge delega fiscale), che introducono, nel corpo dell’articolo 167, Tuir, delle nuove disposizioni in materia.

Analizzando le proposte di modifica, in futuro saranno considerate residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, le imprese controllate estere (Cfc) che sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15 %.

La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti sarà calcolata, rapportando:

  • le imposte dovute (correnti, anticipate e differite che risultano iscritte nel bilancio d’esercizio della controllata estera) e;
  • l’utile ante imposte risultante dal bilancio d’esercizio redatto all’estero.

Il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati esteri dovrà, per espressa disposizione normativa, essere revisionato e certificato da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti.

Inoltre, con il nuovo comma 4-ter che dovrebbe essere introdotto all’articolo 167 Tuir, la casa madre italiana potrà applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile data dall’utile contabile, al netto delle imposte della controllata estera, senza considerare eventuali svalutazioni di attivi e accantonamenti a fondi rischi.

Infine, permanendo il requisito del controllo, l’opzione per l’imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, a meno che non sia revocata.

In definitiva, l’intento del legislatore è quello di semplificare il calcolo della tassazione effettiva estera subita oltrefrontiera da parte dell’impresa controllata, evitando poi l’onere di individuare il livello di tassazione virtuale domestica, scaturente dall’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Tuir.