14 Giugno 2018

Che fine faranno i comitati organizzatori di eventi?

di Guido Martinelli
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Fra le figure “tipizzate” di enti del terzo settore indicate all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore) non compare una fattispecie disciplinata dal primo libro del codice civile, agli articoli 39 e ss.: stiamo parlando dei comitati organizzatori di eventi (quali manifestazioni sportive, feste patronali, ecc).

Infatti, in linea meramente teorica, i comitati organizzatori di eventi potrebbero rientrare nella categoria residuale rappresentata degli “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”; tuttavia appare inverosimile che il legislatore abbia voluto inserire in una definizione così generica una fattispecie tipizzata dal codice civile.

Pertanto non si comprende appieno la scelta operata, probabilmente legata alla circostanza che il comitato, istituzionalmente, svolge una attività ben individuata che potrebbe non essere stata ritenuta “di interesse generale”.

Ritenuto, quindi, che i comitati, come tali, non potranno diventare soggetti del terzo settore, assisteremo alla perdita conseguente di molte delle agevolazioni fiscali fino ad oggi godute. Ad esempio, ammesso che già oggi ne detenessero il diritto (la prassi amministrativa lo negava) con l’entrata in vigore del Runts (e conseguente applicazione del titolo X del codice del terzo settore) i comitati perderanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991.

Sotto il profilo normativo, non esiste una definizione di comitato: l’articolo 39 cod. civ. si limita a prevederne, sia pure a titolo di esempio, alcune delle principali ipotesi, quali i comitati di soccorso e di beneficenza, quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

La dottrina definisce, invece, il comitato un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale, mediante la raccolta pubblica di fondi.

Gli elementi identificativi di tale figura si ricavano essenzialmente nella normativa dettata dal codice civile (articoli da 39 a 42 cod. civ.) e dalla legislazione speciale (articolo 2 L. 6972/1980), elementi che si riferiscono, in particolare, alla compagine a base volontaria, numericamente ristretta, alla struttura chiusa e alla durata tendenzialmente transitoria. Elementi di distinzione sono: la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, lo scopo e la struttura chiusa del rapporto. Quest’ultimo è il vero elemento qualificante che contraddistingue il comitato dall’associazione, in cui, al contrario, la struttura aperta consente il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso adesioni successive.

I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati promotori, in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo prefissato. Possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto.

Nello specifico, il comitato organizzatore di eventi nasce per curare e gestire l’organizzazione della manifestazione cui è preposto, raccogliendo i fondi necessari per conseguirne lo scopo.

Il comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant’altro sia ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione stessa.

La sua durata è limitata al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intende automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio. Potrà sciogliersi anticipatamente in caso di impossibilità di raggiungere lo scopo sociale mentre, previa delibera, potrà essere prorogato per l’organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Elemento essenziale del comitato è, inoltre, l’assenza dello scopo di lucro: al termine della manifestazione, infatti, i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, dovranno redigere un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione stessa, mentre l’eventuale eccedenza dovrà essere devoluta necessariamente a fini altruistici.

Va detto che, sotto il profilo della responsabilità, questa è illimitata e solidale per tutti i componenti del comitato, indipendentemente dall’attività effettivamente esercitata.

L’attività del comitato, pertanto, rimarrà disciplinata esclusivamente dalle scarne norme previste dal codice civile e dalla disciplina prevista dal Tuir per gli enti non commerciali, salvo la perdita del requisito di ente non commerciale ai sensi dell’articolo 149 Tuir (eventualità, questa, tutt’altro che remota).

Se a questo aggiungiamo il profilo della responsabilità, non si vede un futuro importante per l’istituto del comitato.

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