6 Ottobre 2021

Imposte proporzionali se il club dilettantistico si trasforma in società di capitali

di Angelo Ginex
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L’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), n. 2 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26878, depositata ieri 5 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata, a cui seguiva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Successivamente, l’Agenzia delle entrate notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta con irrogazione delle sanzioni, applicando le suddette imposte in misura proporzionale, sul presupposto che si fosse trattato di conferimento ad una società commerciale. L’avviso veniva impugnato davanti alla competente Commissione tributaria provinciale, poiché la s.r.l. riteneva che dovesse essere applicata la più favorevole imposta in misura fissa. Il ricorso veniva accolto e, pertanto, l’Amministrazione finanziaria proponeva appello, al cui esito veniva ribaltata la decisione primo grado.

Al fine di ottenere l’annullamento di quest’ultima sentenza, la s.r.l. proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2 e lettera c) della Tariffa parte I, del D.P.R. 131/1986, nonché l’assenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente applicato ad un atto di trasformazione l’articolo 4 citato, disposizione concernente piuttosto la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio, senza spiegare la propria decisione.

Ebbene, i giudici di vertice hanno affermato che nel caso di specie, l’associazione sportiva dilettantistica è stata oggetto di una trasformazione (poiché lo stesso atto oggetto del contendere riporta tale denominazione) eterogenea (essendosi verificato il passaggio in una s.r.l. lucrativa) e che la regolamentazione di favore può essere invocata soltanto se la trasformazione avviene in “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

A tal fine, è stato osservato che: «trattandosi in origine di una associazione sportiva dilettantistica, aveva trovato applicazione, per il passato, l’articolo 90, comma 5, L. 289/2002 (nel testo rilevante per il periodo in questione), per il quale “gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa».

Tuttavia – ha precisato la Cassazione – il principio della registrazione a tassa fissa della trasformazione di una società, pur operando anche con riguardo all’atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo legale, presuppone che la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale sul capitale sociale al momento della primitiva costituzione del rapporto.

Pertanto, il difetto di tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a registrazione dell’atto di trasformazione, contenente l’enunciazione della costituzione, l’Ufficio tributario legittimamente provvede al recupero dell’imposta suddetta, non rilevando in contrario la circostanza che identica enunciazione sia contenuta in altro e diverso atto, in occasione della cui registrazione l’amministrazione finanziaria non abbia provveduto alla tassazione del rapporto enunciato (cfr., Cass. sent. 13.01.1991, n. 13).

La Corte ha concluso affermando che la medesima ratio è probabilmente anche alla base dell’indirizzo per il quale l’imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti si applica in misura fissa nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l’imposta proporzionale qualora l’operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole (cfr., Cass. sez. 5, sent. 12.01.2021, n. 227).

Sulla scia di tali considerazioni, valevoli anche per le imposte ipotecaria e catastale ed in virtù del principio di diritto suesposto, la decisione di appello è stata confermata avendo accertato la Commissione tributaria regionale che la s.r.l., dopo la trasformazione, persegue scopi di lucro e, pertanto, il ricorso in parola è stato respinto.