24 Febbraio 2022

Emissione fattura elettronica con più dichiarazioni d’intento

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

I soggetti passivi Iva che effettuano acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento.

Il cedente/prestatore può emettere una fattura non imponibile Iva, riportando nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, a condizione che la dichiarazione sia stata trasmessa all’Agenzia delle entrate ante effettuazione dell’operazione, così come definita dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia, possono assolvere l’onere del riscontro telematico dell’avvenuta presentazione, scaricando la dichiarazione d’intento ricevuta nel proprio “Cassetto fiscale” (Provvedimento prot. n. 96911 del 27.02.2020).

L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) con l’intento di contrastare le frodi realizzate con utilizzo di falso plafond Iva, ha introdotto alcuni controlli preventivi sulle dichiarazioni trasmesse dagli esportatori abituali. L’Agenzia effettua specifiche analisi di rischio e di controllo sostanziale che possono portare all’invalidazione delle lettere d’intento illegittimamente emesse da parte di falsi esportatori abituali.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ha definito le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento, nonché i nuovi campi da riportare all’interno del blocco “Altri dati gestionali” del file XML della fattura elettronica.

In caso di dichiarazione d’intento invalidata, sia il fornitore che l’esportatore abituale vengono avvisati contestualmente dall’Agenzia delle entrate tramite una comunicazione a mezzo pec riportante il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata e le relative motivazioni.

L’invalidazione comporta distinte conseguenze per i due soggetti coinvolti nell’operazione. Il cedente che emette erroneamente una fatturazione elettronica recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata (ad esempio perché non ha visto la comunicazione arrivata via pec dall’Agenzia), incorre nello scarto del file XML ad opera dello SdI.

La motivazione – vale a dire l’esistenza di una dichiarazione d’intento invalidata – sarà riportata anche all’interno della ricevuta di scarto.

Per quanto riguarda, invece, il cessionario dell’operazione (esportatore abituale), lo stesso sarà anche inibito al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: a seguito della trasmissione di un nuovo modello di dichiarazione d’intento verrà rilasciata una ricevuta di scarto, contenente le motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

La procedura descritta, operativa da quest’anno, richiede inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni riportate all’interno del file XML della fattura elettronica.

In particolare, all’interno del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> vanno esposti la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e la dicitura INTENTO”: informazioni che vanno ad aggiungersi al protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e al suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”.

Tali informazioni aggiuntive appaiono ridondanti considerando che la data si può sempre ricavare dalle prime sei cifre del protocollo di ricezione della dichiarazione.

Si ricorda, infatti, che il numero di protocollo composto da 23 caratteri viene attribuito dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate e rispetta la seguente struttura AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX dove:

AAMMGG = data di ricezione

HHMMSS = orario di ricezione

NNNNN = numero casuale

XXXXXX = numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico

E se dobbiamo esporre più dichiarazioni d’intento all’interno della stessa fattura?

Il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ricorda che il file XML della fattura elettronica deve contenere un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Pertanto, in caso di due dichiarazioni d’intento all’interno della stessa fattura sarà necessario compilare due blocchi “Altri Dati Gestionali” esponendo tutti i dati sopra richiamati, riepilogativi delle dichiarazioni trasmesse dall’esportatore per arrivare a capienza del totale della fattura.