26 Maggio 2023

È infedele anche la dichiarazione con quadri non compilati

di Arianna Semeraro
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la sentenza n. 18532/2023, la Cassazione ha precisato che è integrato il reato di dichiarazione infedele anche quando, una volta accertata l’emissione di fatture per importi penalmente rilevanti e la mancata presentazione della dichiarazione Iva, nella dichiarazione dei redditi venga omessa l’indicazione dei dati relativi all’Iva mediante la compilazione di solo alcuni Quadri e riportando un reddito imponibile pari a zero.

In particolare, l’indicazione del reddito imponibile pari a zero non è di per sé circostanza utile a configurare il diverso reato di omessa dichiarazione.

Nel dettaglio, la controversia penale nasce sulla scorta della contestazione del reato di dichiarazione infedele mossa ai danni di una ditta individuale che:

  • sulla base dei controlli effettuati per mezzo dello spesometro, era risultata emittente di fatture per un importo penalmente rilevante;
  • aveva omesso la presentazione della dichiarazione Iva;
  • nel modello unico personale aveva omesso l’indicazione dei dati relativi all’Iva, non riportando gli imponibili derivanti dalle fatture emesse.

L’aspetto contraddittorio della vicenda in esame era stato avanzato dal contribuente secondo il quale, nel caso di specie, non si potesse ritenere integrato il reato di dichiarazione infedele bensì semmai il diverso reato di dichiarazione omessa.

Tale asserzione derivava dalla impossibilità, a dire della parte privata, di soddisfare il secondo requisito previsto dall’articolo 4 D.Lgs. 74/2000. Tesi, a ben dire, accolta dal Tribunale di prima istanza.

Deve premettersi al riguardo che il reato di dichiarazione infedele – nella versione illo tempore in vigore – sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  1. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro centocinquantamila (ora centomila);
  2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a euro tre (ora due) milioni.

Secondo la pronuncia del Tribunale nonché secondo il contribuente, nel caso di specie il reato di dichiarazione infedele non era configurabile in quanto privo del superamento della soglia di cui al punto b), ciò in quanto “non si rinviene copia della dichiarazione dei redditi fatta o accenno agli importi indicati dal contribuente”.

In altre parole, secondo tale tesi, l’aver prodotto una dichiarazione dei redditi priva totalmente delle indicazioni numeriche necessarie per la determinazione dei tributi rende impossibile il verificarsi della condizione di cui al punto sub b), posto che alcun elemento è “indicato” in dichiarazione – tale da assurgere a parametro di riferimento per la verifica della soglia di punibilità – dovendosi al limite configurarsi in tal caso la diversa fattispecie di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000.

Le censure appena descritte non hanno tuttavia trovato alcun accoglimento da parte dei giudici di legittimità che, invero, con forza hanno ribadito come “la mancata compilazione delle voci della dichiarazione riguardanti elementi essenziali ai fini della determinazione complessiva del reddito e dei conseguenti importi dovuti a titolo di imposte non può essere qualificata come una condotta neutra, contribuendo al contrario a delineare la infedeltà della dichiarazione fiscale, essendo di fatto assimilabile a una dichiarazione negativa l’omessa compilazione delle singole voci concernetti il valore del reddito imponibile e dell’Iva”.

Tale ricostruzione è ritenuta dai giudici tra l’altro coerente con il verbo utilizzato dalla fattispecie incriminatrice (“indica”) che lascia aperta la possibilità che la dichiarazione contenga sia elementi postivi, sia attestazioni incomplete; difatti, anche non inserire alcun dato numerico in corrispondenza di una voce essenziale equivale a “indicare” un elemento, sia pure in negativo.

In altre parole, l’invio di una dichiarazione in bianco non può essere equiparato all’omissione della stessa ma diversamente, mediante tale azione, si intende manifestare la propria dichiarazione di scienza (altro non è la dichiarazione dei redditi) volta a evidenziare un dato negativo che non rappresenta affatto – come nel caso di specie – la realtà dei fatti e anzi persegue in maniera chiara l’evasione dell’imposta andando a rappresentare un dato non veritiero e dunque infedele.