22 Agosto 2016

La dichiarazione IVA trimestrale per il MOSS

di Marco Peirolo
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Gli operatori che si avvalgono di uno dei regimi speciali del MOSS (Mini One Stop Shop) sono tenuti a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA per ogni trimestre anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, nel qual caso si trasmette una dichiarazione a saldo zero.

La dichiarazione IVA deve essere trasmessa entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Dato, quindi, che il primo periodo di dichiarazione va dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno, il terzo dal 1° luglio al 30 settembre e il quarto dal 1° ottobre al 31 dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo.

Se l’operatore non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del trimestre, lo Stato membro di identificazione emette un sollecito, per via elettronica, mentre i successivi solleciti sono emessi dagli Stati membri di consumo e, se il soggetto passivo ha ricevuto un sollecito per tre trimestri consecutivi senza avere presentato la dichiarazione nei 10 giorni successivi all’emissione di ciascun sollecito, sussiste un’inosservanza persistente delle norme del regime da parte dell’operatore che ne comporta l’esclusione.

Se, nonostante l’invio di solleciti da parte degli Stati membri, non viene trasmessa alcuna dichiarazione IVA per il mini sportello unico, il soggetto passivo ha la possibilità di presentare la dichiarazione allo Stato membro di identificazione nei tre anni successivi al termine fissato inizialmente. La dichiarazione presentata dopo tale termine deve essere trasmessa direttamente agli Stati membri di consumo interessati.

In merito alle prestazioni incluse nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico, mentre per il “regime non UE” si tratta di tutte le prestazioni effettuate nell’Unione nell’ambito del regime stesso, comprese le prestazioni rese nello Stato membro di identificazione, per il “regime UE” si tratta di tutte le prestazioni fornite in uno Stato di consumo dalla sede dell’attività economica o dalle stabili organizzazioni.

Se il soggetto passivo ha una sede in uno Stato membro, tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati da tale soggetto passivo a “privati” in quello Stato membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali di tale sede e non nell’ambito del mini sportello unico. Questa regola vale sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno, mentre non si applica agli Stati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini IVA, ma non ha una stabile organizzazione.

Se, per esempio, l’operatore ha la sede sociale in Italia e stabili organizzazioni in Francia e in Belgio, ipotizzando che la sede sociale presti servizi digitali a “privati” in Francia e in Germania, mentre la stabile organizzazione in Belgio fornisca servizi digitali a “privati” in Francia e in Germania, si ha che l’operatore dichiara in Italia le prestazioni effettuate in Germania tramite la dichiarazione IVA per il mini sportello unico, ma deve dichiarare altresì quelle fornite in Francia nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione francese.

Una volta trasmessa la dichiarazione trimestrale, al soggetto passivo è comunicato il numero di riferimento unico della dichiarazione, che deve essere utilizzato per effettuare il rispettivo pagamento e che risulta composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione, dal numero individuale di identificazione IVA del soggetto passivo e dal periodo d’imposta.

L’IVA per le spese sostenute nello Stato membro di consumo non può essere compensata con le prestazioni dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico. Il rimborso di tali spese deve essere richiesto attraverso il sistema elettronico di rimborso dell’IVA di cui alla Direttiva n. 2008/9/CE, per il “regime UE”, e alla XIII Direttiva, per il “regime non UE”, oppure attraverso la dichiarazione IVA nazionale, qualora il soggetto passivo sia registrato (ma non stabilito) nello Stato membro di consumo.

La dichiarazione trimestrale può essere rettificata entro il termine di tre anni. Lo Stato membro di identificazione invia la rettifica agli Stati membri di consumo interessati ed eventuali pagamenti aggiuntivi dovuti agli Stati membri di consumo devono essere versati dal soggetto passivo allo Stato membro di identificazione affinché vengano distribuiti. Se, invece, la modifica comporta un rimborso da parte degli Stati membri di consumo, sono questi ultimi a versarlo direttamente al soggetto passivo.

Le note di credito emesse in un trimestre successivo comportano la rettifica della dichiarazione IVA per il mini sportello unico relativa al trimestre in cui la prestazione è stata dichiarata.

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