13 Maggio 2022

Dal 19 maggio le domande di accesso al credito d’imposta Società Benefit

di Debora Reverberi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’atteso Decreto Direttoriale Mise del 04.05.2022 rende operativo il credito d’imposta Società Benefit, introdotto dall’articolo 38-ter D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) a sostegno del sistema delle Società Benefit sull’intero territorio nazionale.

L’accesso all’agevolazione non è automatico bensì subordinato alla presentazione di un’istanza telematica al Mise, a decorrere dalle ore 12:00 del 19.05.2022 e fino alle ore 12:00 del 15.06.2022, con irrilevanza dell’ordine cronologico di presentazione.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta d’intensità teoricamente pari al 50%, entro un massimo di 10.000 euro di credito per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 19.07.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e il 31.12.2021 per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit, ivi comprese le seguenti:

  • le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;
  • le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che ne costituisce limite di spesa complessivo: pertanto il contributo effettivamente spettante potrebbe essere rideterminato in misura inferiore al 50%, in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

L’agevolazione è concessa in regime de minimis, dunque ogni soggetto beneficiario è tenuto al rispetto del massimale di euro 200.000,00 previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti eccezioni:

  • limite di euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • limite di euro 25.000,00 nel settore agricolo;
  • limite di euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’istanza per l’accesso all’agevolazione, il cui modello è disponibile in formato word in allegato al decreto direttoriale Mise del 04.05.2022, prevede l’inserimento delle seguenti informazioni:

  • la dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione;
  • i dati rilevanti ai fini del calcolo del de minimis, in relazione all’attività svolta in via prevalente dallo stesso, così come risultante dal certificato camerale;
  • i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento e che può non corrispondere all’anno solare;
  • aver eventualmente beneficiato di aiuti automatici e semi-automatici in regime de minimis attualmente non censiti nel RNA ma che dovranno essere registrati nell’esercizio finanziario corrente e nei due successivi;
  • l’importo del credito d’imposta richiesto, con ricostruzione analitica delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute;
  • in allegato all’istanza, la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit, i titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico e copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.

Quanto ai requisiti di accesso all’agevolazione, di cui all’articolo 5 D.M. 12.11.2021, l’istante deve dichiarare:

  • il possesso del requisito di avvenuta costituzione, con indicazione della data di iscrizione al Registro delle imprese per imprese in forma societaria e con indicazione della data dell’atto costituivo e dello stato di attività;
  • il sostenimento di spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit;
  • lo svolgimento di un’attività economica in Italia, attraverso una sede principale o secondaria;
  • di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Quanto alle spese ammissibili, di cui all’articolo 7 D.M. 12.11.2021:

  • la data di emissione della relativa fattura deve essere ricompresa tra il 19.07.2020 e il 31.12.2021;
  • il relativo pagamento deve essere stato effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in modello F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 entro il limite dell’importo che verrà concesso dal Mise, tenuto conto anche dell’ammontare della dotazione finanziaria complessiva.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le principali caratteristiche del credito d’imposta Società Benefit:

Credito d’imposta Società Benefit (articolo 38-ter D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio)
Ambito soggettivo Imprese di qualunque dimensione costituite o trasformate in Società Benefit
Ambito oggettivo Spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit dal 19.07.2020 al 31.12.2021, comprese:
·  le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;
·  le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit.
Restano escluse le spese per imposte e tasse, mentre è ammissibile l’Iva solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Intensità della misura Credito d’imposta: 50% delle spese suddette.
Massimale di credito: euro 10.000 per impresa.
Dotazione finanziaria complessiva: 7 milioni di euro.
Caratteristiche del credito ·  Accesso subordinato all’invio di istanza al Mise;
· Utilizzo esclusivo in compensazione;
· Agevolazione concessa in regime de minimis.
Termini di presentazione istanza Dalle ore 12:00 del 19.05.2022 fino alle ore 12:00 del 15.06.2022.