23 Febbraio 2022

Credito rimanenze esteso al commercio al dettaglio del tessile, moda e accessori

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Fra le misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica introdotte dal Decreto Sostegni-ter vi è l’estensione dell’ambito applicativo del credito d’imposta rimanenze di magazzino, di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020 e ss.mm.ii..

L’articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha infatti disposto l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie del credito d’imposta rimanenze relativamente al periodo in corso al 31.12.2021.

L’agevolazione in esame è stata originariamente concepita per contenere gli effetti negativi della pandemia sulle rimanenze finali di magazzino nei settori manifatturieri contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti e ora risulta estesa ai settori del commercio al dettaglio dei medesimi beni.

Il credito d’imposta sugli incrementi delle rimanenze di magazzino registrate nel periodo in corso al 31.12.2021 rispetto alla media del triennio precedente, è dunque riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti nei seguenti settori:

  • tessile e moda;
  • produzione calzaturiera;
  • pelletteria;
  • commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (codice Ateco 47.51);
  • commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (codice Ateco 71);
  • commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (codice Ateco 72).

 Conseguentemente è stato incrementato di 100 milioni di euro il limite di spesa per l’annualità 2022, dagli originari 150 milioni a 250 milioni di euro.

Si rammenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio, rileva il codice attività comunicato dall’impresa all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 D.P.R. 633/1972, che deve essere dunque ricompreso:

  • nell’elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nel D.M. 27.07.2021 (attività manifatturiere dei settori tessile, moda e accessori);

oppure

  • nell’elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nell’articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022 (attività di commercio al dettaglio dei prodotti dei settori tessile, moda e accessori).

Presupposto di accesso al credito d’imposta è la presenza di un incremento, nel periodo in corso al 31.12.2021, del valore registrato delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’articolo 92, comma 1, Tuir, rispetto alla media del valore registrato nei tre esercizi precedenti.

L’agevolazione teoricamente spettante ammonta al 30% dell’incremento suddetto, nel rispetto del limite di spesa di 250 milioni di euro per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Il credito d’imposta rimanenze non è una misura agevolativa a carattere automatico: la sua fruizione risulta subordinata al preventivo invio, da effettuarsi dal 10.05.2022 al 10.06.2022 in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo la procedura definita col provvedimento del Direttore dell’AdE prot. 0293378 del 28.10.2021.

In base alle istanze pervenute il credito effettivamente fruibile potrebbe subire ridimensionamenti anche rilevanti rispetto alla misura teorica del 30%, a causa della presenza di crediti d’imposta validamente comunicati eccedenti le risorse disponibili di 250 milioni di euro, che costituiscono il limite di spesa.

In effetti il credito rimanenze spettante in relazione all’esercizio in corso al 10.03.2020 è risultato pari al 64,2944% del credito d’imposta comunicato dalle imprese, come definito dal provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Analogamente a quanto valevole per l’annualità 2020, il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali, nel periodo d’imposta 2021 e nei tre antecedenti, devono risultare ispirati al principio di omogeneità.

I controlli sono svolti:

  • in base ai valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci, per le imprese con bilancio “certificato”;
  • in base alla consistenza delle rimanenze di magazzino certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010.